Titolo I -Sviluppo ed equità
|
Art. 1
|
Aiuto
alla crescita economica (Ace)
|
|
|
2. Il
rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante
applicazione dell’aliquota percentuale individuata con il provvedimento di
cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a
quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
|
3. Dal
quarto periodo di imposta l’aliquota percentuale per il calcolo del
rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni
anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari
pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione
del maggior rischio.In via transitoria, per il primo triennio di
applicazione, l’aliquota è fissata al 3 per cento.
|
4. La parte
del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è
computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi
d’imposta successivi.
|
5. Il
capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso nel primo
anno di applicazione della disposizione è costituito dal patrimonio netto
risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo
esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro
nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a
riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del
patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o
partecipanti; b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate; c)
gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
|
6. Gli
incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data
del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire
dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I
decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono
verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera
incremento tutto il patrimonio conferito.
|
7. Il presente articolo si applica anche al reddito
d’impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita
semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità stabilite con il
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui al comma
|
8. Le disposizioni di attuazione del presente
articolo sono emanate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite
disposizioni aventi finalità antielusiva specifica.
|
9. Le disposizioni del presente articolo si
applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011.
|
Agevolazioni
fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani
|
|
2. All’articolo 11, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:
|
a) al numero 2), dopo le parole “periodo di imposta”
sono aggiunte le seguenti: “, aumentato a
|
10.600 euro
per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35
anni”;
|
b) al numero 3), dopo le parole “Sardegna e Sicilia”
sono aggiunte le seguenti: “, aumentato a
|
15.200 euro
per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35
anni”.
|
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2011.
|
Programmi regionali cofinanziati dai fondi
strutturali e rifinanziamento fondo di garanzia
|
|
|
2. Per compensare gli effetti in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto di cui al comma 1, è istituito
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2012, 2013 e 2014 un “Fondo di compensazione per gli interventi
volti a favorire lo sviluppo”, ripartito tra le singole Regioni sulla base
della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013, tra programmi operativi
regionali, così come stabilita dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013,
adottato con Decisione CE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007. All'utilizzo del
Fondo si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro per la coesione territoriale, da comunicare al
Parlamento e alla Corte dei conti, su richiesta dell’Amministrazione
interessata, sulla base dell’ordine cronologico delle richieste e entro i
limiti della dotazione assegnata ad ogni singola Regione.
|
3. Alla copertura degli oneri
derivanti dalla costituzione del predetto fondo si provvede con
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate
dal presente provvedimento.
|
4. La dotazione del Fondo di
garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100,
lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed
integrazioni, è incrementata di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2012, 2013 e 2014.
|
5. Per assicurare il sostegno alle
esportazioni, la somma di 300 milioni di euro delle disponibilità giacenti
sul conto corrente di Tesoreria di cui all’art. 7, comma 2-bis, del decreto
legislativo 31 marzo 1988, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, è
versata all’entrata del bilancio statale nella misura di 150 milioni nel 2012
e 150 milioni nel
|
Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di
efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali
|
1. Al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 11, comma 3, le parole: “15 e
|
c) dopo l’articolo 16, è aggiunto
il seguente: “Art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero
del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)
|
|
1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al
36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle
stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed
effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono,
sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli
interventi: a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 effettuati sulle parti
comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice
civile; b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole
unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali,
e sulle loro pertinenze; c) necessari alla ricostruzione o al ripristino
dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorchè non rientranti
nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia
stato dichiarato lo stato di emergenza; d) relativi alla realizzazione di
autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; e)
finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad
oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più
avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione
per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; f)
relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del
compimento di atti illeciti da parte di terzi; g) relativi alla realizzazione
di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico; h) relativi alla realizzazione di opere
finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo
all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di
energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di
opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione
attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della
normativa vigente in materia; i) relativi all'adozione di misure antisismiche
con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza
statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della
documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari
al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi
all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli
edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi
edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base
di progetti unitari e non su singole unità immobiliari; l) di bonifica
dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni
domestici.
|
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono
comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse
all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai
sensi della legislazione vigente in materia.
|
3. La
detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro
e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle
lett. c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che
provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva
alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo
acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di
un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si
assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare
risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque,
entro l'importo massimo di 48.000 euro.
|
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1
realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi
iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle
spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese
sostenute negli stessi anni.
|
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono
realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente
all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio
dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.
|
6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni
già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
|
7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali
costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli
successivi.
|
|
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto
del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18
febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n.
60, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure
di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n.
|
10. Con successivo decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”;
|
d) nell’articolo 24, comma 3 dopo le parole: “e i)”,
sono aggiunte le seguenti: “, e dell’articolo 16-bis)”.
|
2. All’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono apportate le seguenti
|
modificazioni: a) all’alinea, le
parole: «2010, 2011 e 2012 » sono sostituite dalle seguenti: «2010 e 2011»;
b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «dicembre
|
2011»; c) alla lettera b), le
parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011» e le
parole: «giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».
|
3. Si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
|
4. Nell’articolo 1, comma 48, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole “31 dicembre
|
5. Le disposizioni del presente
articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2012.
|
Introduzione dell’ISEE per la concessione di
agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con
|
destinazione
dei relativi risparmi a favore delle famiglie
|
1. Con decreto di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere delle
commissioni parlamentari competenti entro il 31 maggio 2012, sono riviste le
modalità di determinazione dell’ISEE (Indicatore della situazione economica
equivalente) al fine di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza
patrimoniale della famiglia, nonché della percezione di somme anche se esenti
da imposizione fiscale. Con il medesimo decreto sono individuate le
agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura
assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più
riconosciute ai soggetti in possesso di un Isee superiore alla soglia
individuata con il decreto stesso. Restano, comunque, fermi anche i requisiti
reddituali già previsti dalla normativa vigente. I risparmi a favore del
bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza
derivanti dall’applicazione del presente comma sono versati all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per le politiche sociali
per essere destinati ad interventi in favore delle famiglie numerose, delle
donne e dei giovani.
|
Equo
indennizzo e pensioni privilegiate
|
1. Ferma la tutela derivante dall’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati
gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di
servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio,
dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al
primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale
appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La
disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica,
inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia
ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai
procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta
data.
|
Art. 7
|
Partecipazione
italiana a banche e fondi
|
1. Il Presidente della Repubblica è
autorizzato ad accettare gli emendamenti all’Accordo istitutivo della Banca
Europea per
|
2. Al fine di adempiere agli
impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a Banche e Fondi
internazionali è autorizzata la spesa di 87,642 milioni di euro nell’anno
2012, di 125,061 milioni di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel
2014. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per
gli anni 2012, 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
|
3. Per finanziare la partecipazione
italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo, la
somma di 226 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente
di Tesoreria di cui all’art. 7, comma 2 bis, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
143, e successive modifiche e integrazioni, è versata all’entrata del
bilancio statale nella misura di 26 milioni di euro nel 2012, 45 milioni di
euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di euro nel 2016 e 29,5 milioni di
euro nel 2017, per essere riassegnata nella pertinente missione e programma
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
|
Misure per
la stabilità del sistema creditizio
|
|
1. Ai sensi
della Comunicazione della Commissione europea C(2011)8744 concernente l’applicazione
delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche
nel contesto della crisi finanziaria, il Ministro dell'economia e delle
finanze, fino al 30 giugno 2012, è autorizzato a concedere la garanzia dello
Stato sulle passività delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino a
cinque anni o, a partire dal 1 gennaio
|
2. La
concessione della garanzia di cui al comma 1 è effettuata sulla base della
valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della
patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare
fronte alle obbligazioni assunte.
|
3. La
garanzia dello Stato di cui al comma 1 è incondizionata, irrevocabile e a
prima richiesta.
|
4. La
garanzia dello Stato di cui al comma 1 sarà elencata nell'allegato allo stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
31 della legge 31 dicembre 2009 n. 196. Per tale finalità è autorizzata la
spesa di 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016. I predetti
importi sono annualmente versati su apposita contabilità speciale, per essere
destinati alla copertura dell’eventuale escussione delle suddette garanzie.
Ad eventuali ulteriori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 26, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009 n. 196, con imputazione nell’ambito dell’unità
di voto parlamentare 25.2 dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze.
|
5. Ai fini
del presente articolo, per banche italiane si intendono le banche aventi sede
legale in Italia.
|
|
7. Le banche
che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere
la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguire
indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle
comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.
|
|
9. Per singola banca, l'ammontare massimo
complessivo delle operazioni di cui al presente articolo non può eccedere, di
norma, il patrimonio di vigilanza, ivi incluso il patrimonio di terzo
livello.
|
10. La garanzia dello Stato può essere concessa su
strumenti finanziari di debito emessi da banche che presentino congiuntamente
le seguenti caratteristiche:
|
a) sono
emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, anche
nell'ambito di programmi di emissione preesistenti, e hanno durata residua non
inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni, a partire dal 1 gennaio
|
b) prevedono
il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza;
|
c) sono a
tasso fisso;
|
d) sono
denominati in euro;
|
e)
rappresentano un debito non subordinato nel rimborso del capitale e nel
pagamento degli interessi;
|
f) non sono
titoli strutturati o prodotti complessi ne' incorporano una componente derivata.
A tal fine si fa riferimento alle definizioni contenute nelle Istruzioni di
Vigilanza per le banche (Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile
1999, Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.);
|
|
11. La garanzia di cui al
precedente comma copre il capitale e gli interessi.
|
12. Non possono in alcun caso
essere assistite da garanzia dello Stato le passività computabili nel
patrimonio di vigilanza, come individuate dalle Nuove disposizioni di
Vigilanza prudenziale per le banche (Circolare della Banca d'Italia n. 263
del 27 dicembre 2006, Titolo I, Capitolo 2).
|
13. Il volume complessivo di
strumenti finanziari di cui al comma 10 emessi dalle banche con durata
superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia di cui al comma
1, non può eccedere un terzo del valore nominale totale dei debiti garantiti
dallo Stato emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del
comma 1.
|
14. Gli oneri economici a carico
delle banche beneficiarie della garanzia di cui al comma 1 effettuate a
partire dal 1 gennaio 2012, sono così determinati:
|
a) per
passività con durata originaria di almeno 12 mesi, è applicata una
commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
|
|
(i) una commissione di base di 0,40
punti percentuali; e
|
(ii) una commissione basata sul
rischio eguale al prodotto di 0,40 punti percentuali per una metrica di
rischio composta come segue: la metà del rapporto fra la mediana degli spread
sui contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi alla
banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente la data
di emissione della garanzia e la mediana dell’indice iTraxx Europe Senior
Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni, più la metà del rapporto
fra la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tutti gli
Stati Membri dell’Unione Europea e la mediana degli spread sui contratti CDS
senior a 5 anni dell’Italia nel medesimo periodo di tre anni.
|
b) per le
obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7-bis della legge 30 aprile
1999, n. 130, la commissione, di cui al punto (ii) della lettera a), è
computata per la metà;
|
c) per
passività con durata originaria inferiore a 12 mesi, è applicata una
commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
|
|
(i) una commissione di base di 0,50
punti percentuali; e
|
(ii) una commissione basata sul
rischio eguale a 0,20 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating
del debito senior unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti
percentuali nel caso di banche aventi un rating di A-o equivalente, a 0,40
punti percentuali per banche aventi un rating inferiore a A-o prive di
rating.
|
15. Per le banche per le quali non sono negoziati
contratti di CDS o comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la
mediana degli spread di cui al punto ii) della lettera a) del comma 14 è
calcolata nel modo seguente:
|
a) per banche
che abbiano un rating rilasciato da ECAI riconosciute: la mediana degli
spread sui contratti di CDS a cinque anni nei tre anni che terminano il mese
precedente la data di emissione della garanzia registrati per un campione di
grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi
dell'area euro appartenenti alla medesima classe di rating del debito senior
unsecured;
|
b) per
banche prive di rating: la mediana degli spread sui contratti CDS registrati
nel medesimo periodo per un campione di grandi banche, definito dalla
Commissione europea, insediate in paesi dell'area dell'euro e appartenenti
alla più bassa categoria di rating disponibile.
|
|
|
17. I rating di cui al presente
articolo sono quelli assegnati al momento della concessione della garanzia.
|
18. Nel caso in cui la garanzia
dello Stato di cui al comma 1 sia concessa sulle passività emesse nel periodo
intercorrente tra l’entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre
2011, le commissioni sono determinate secondo quanto previsto dalle
Raccomandazioni della Banca Centrale Europea del 20 ottobre 2008, come
aggiornate dalla Commissione europea a far data dal 1 luglio 2010.
|
19. La commissione è applicata in
ragione d'anno all'ammontare nominale dei titoli emessi dalla banca. Le
commissioni dovute dalle banche interessate sono versate, in rate trimestrali
posticipate, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Le
relative quietanze sono trasmesse dalla banca interessata al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.
|
20. Il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita
|
21. Le richieste di ammissione alla
garanzia di cui al comma 1 sono presentate dalle banche interessate nel
medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalità
che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.
|
22. La richiesta è presentata
secondo un modello uniforme predisposto dalla Banca d'Italia e dal
Dipartimento del Tesoro che deve indicare, tra l'altro, il fabbisogno di
liquidità, anche prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui la
banca chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente sia già
stata ammessa o per le quali abbia già fatto richiesta di ammissione.
|
23. Ai fini dell'ammissione alle
operazioni,
|
a) i
coefficienti patrimoniali alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza
disponibile non siano inferiori a quelli obbligatori;
|
b) la
capacità reddituale della banca sia adeguata per far fronte agli oneri delle
passività garantite.
|
24.
|
a) la valutazione della congruità delle condizioni e
dei volumi dell'intervento di liquidità richiesto, alla luce delle dimensioni
della banca e della sua patrimonializzazione;
|
c)
l'ammontare della garanzia;
|
d) la misura della commissione dovuta secondo quanto
previsto al comma 14.
|
|
25. Sulla
base degli elementi comunicati dalla Banca d'Italia, il Dipartimento del
Tesoro provvede tempestivamente e di norma entro cinque giorni dalla
ricezione della comunicazione della Banca d'Italia, in merito alla richiesta
presentata della banca. A tal fine tiene conto del complesso delle richieste
provenienti dal sistema, dell'andamento del mercato finanziario e delle
esigenze di stabilizzazione dello stesso, della rilevanza dell'operazione,
nonché dell'insieme delle operazioni attivate dal singolo operatore. Il
Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca richiedente e alla
Banca d'Italia, con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza
della comunicazione.
|
26. La banca
che non sia in grado di adempiere all'obbligazione garantita presenta
richiesta motivata d'intervento della garanzia al Dipartimento del Tesoro e
alla Banca d'Italia, allegando la relativa documentazione e indicando gli
strumenti finanziari o le obbligazioni contrattuali per i quali richiede
l'intervento e i relativi importi dovuti. La richiesta è presentata, di
norma, almeno 30 giorni prima della scadenza della passività garantita, salvo
casi di motivata urgenza.
|
27. Il
Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base delle valutazioni della Banca
d'Italia, l'ammissibilità della richiesta, autorizza l’intervento della
garanzia entro il giorno antecedente la scadenza dell'operazione. Qualora non
sia possibile disporre il pagamento con procedure ordinarie, sulla base della
predetta autorizzazione,
|
|
29. Ove uno
dei provvedimenti di cui al Titolo IV del Testo unico bancario, sia stato
adottato in conseguenza della escussione della garanzia ai sensi del presente
articolo, il provvedimento è trasmesso alla Commissione Europea entro 6 mesi.
|
30. Qualora,
al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidità,
|
31. Il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti
dalla Banca d’Italia, presenta alla Commissione europea una relazione (viability
review) per ciascuna banca beneficiaria della garanzia di cui al comma 1
nel caso in cui il totale delle passività garantite ecceda sia il 5 per cento
delle passività totali della banca sia l’ammontare di 500 milioni di euro. Il
rapporto ha ad oggetto la solidità e la capacità di raccolta della banca
interessata, è redatto in conformità dei criteri stabiliti dalla Commissione
nella Comunicazione del 19 agosto 2009 ed è comunicato alla Commissione
europea entro 3 mesi dal rilascio della garanzia.
|
32. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia, comunica alla
Commissione europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di
strumenti
|
33. Con decreti di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
|
34. Nel rispetto della normativa europea in materia
di aiuti di Stato, il Ministro dell’Economia e delle Finanze può rilasciare,
fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti erogati
discrezionalmente dalla Banca d’Italia alle banche italiane e alle succursali
di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità
(emergency liquidity assistance). Agli eventuali oneri si provvede
nell’ambito delle risorse e con le modalità di cui al comma 4 del presente
articolo.
|
Imposte
Differite Attive
|
1. All’articolo
2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:
|
a) al comma 56:
|
1) dopo le parole “dei soci” sono
aggiunte le seguenti: “-o dei diversi organi competenti per legge -”;
|
2) dopo l’ultimo periodo è aggiunto il
seguente: “Con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data di
approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi
corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito
d’imposta ai sensi del presente comma;”
|
b) dopo il comma 56, sono inseriti i
seguenti:
|
“56-bis.
La quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative
alle perdite di cui all’articolo 84 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui
al comma 55, è trasformata per intero in crediti d’imposta. La trasformazione
decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui
viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo
d’imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo
precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta
successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d’imposta rilevata
nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei
componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per
imposte anticipate trasformata in crediti d’imposta ai sensi del presente
comma.
|
56-ter. La
disciplina di cui ai commi 55, 56 e 56-bis si applica anche ai bilanci
di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure
concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti
all’amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa
di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia.
Qualora il bilancio finale per cessazione di attività, dovuta a liquidazione
volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi un
patrimonio netto positivo, è trasformato in crediti d’imposta l’intero
ammontare di attività per imposte anticipate di cui ai commi 55 e 56. Alle
operazioni di liquidazione volontaria di cui al presente comma si applicano
le disposizioni previste dall’articolo 37-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.
|
c) al comma 57:
|
1) nel primo periodo, le parole “al comma
|
2) nel secondo periodo, le parole “può
essere ceduto ovvero” sono soppresse;
|
3) nel secondo periodo, dopo le parole
“n.
|
4) dopo il terzo periodo, è aggiunto il
seguente: “L’eventuale credito che residua dopo aver effettuato le
compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile.”;
|
5) l’ultimo periodo è soppresso.
|
d) nel
comma 58 dopo le parole “modalità di attuazione” sono aggiunte le parole “dei
commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e
|
Capo I Misure per l’emersione della base imponibile
e la trasparenza fiscale
|
Art. 10
|
Regime
premiale per favorire la trasparenza
|
1. Al fine di promuovere la trasparenza e
l'emersione di base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti
che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in
forma individuale o con le forme associative di cui all’articolo 5 del TUIR
sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma 2, i seguenti benefici:
|
a) semplificazione
degli adempimenti amministrativi;
|
b) assistenza
negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria;
|
c) accelerazione
del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;
|
d) per i
contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di
settore, ai sensi dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146,
esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui
all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54,
secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;
|
e) riduzione
di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti
dall’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973,
|
n. 600, e dall’articolo 57, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione
non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai
sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
|
2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a
condizione che il contribuente:
|
a) provveda all’invio telematico all’amministrazione
finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle
risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
|
b) istituisca un conto corrente dedicato ai
movimenti finanziari relativi all’attività artistica, professionale o di
impresa esercitata.
|
3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate, sono individuati i benefici di cui al comma 1, lettere a), b)
e c) con particolare riferimento agli obblighi concernenti l’imposta sul
valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d’imposta. In particolare,
col provvedimento potrà essere previsto:
|
a) predisposizione automatica da parte dell’Agenzia
delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e
della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da parte del
contribuente di ulteriori informazioni necessarie;
|
b) predisposizione
automatica da parte dell’Agenzia delle entrate del modello 770 semplificato,
del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché
gestione degli esiti dell’assistenza fiscale, eventualmente previo invio
telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori
informazioni necessarie;
|
c) soppressione
dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o
ricevuta fiscale;
|
d) anticipazione
del termine di compensazione del credito IVA, abolizione del visto di
conformità per compensazioni superiori a 15.000 euro ed esonero dalla
prestazione della garanzia per i rimborsi IVA.
|
4. Ai soggetti di cui al comma 1, che non sono in
regime di contabilità ordinaria e che rispettano le condizioni di cui al
comma 2, lettera a) e b), sono riconosciuti altresì i seguenti benefici:
|
a) determinazione
del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e predisposizione in
|
forma automatica da parte dell’Agenzia delle entrate
delle dichiarazioni IRPEF ed
|
IRAP;
|
b) esonero dalla tenuta delle scritture
contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e dalla
tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
|
c) esonero dalle liquidazioni, dai
versamenti periodici e dal versamento dell’acconto ai fini IVA.
|
|
5. Con uno o più provvedimenti del
Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 180 giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto, sono dettate le relative
disposizioni di attuazione.
|
6. Le disposizioni di cui ai commi
precedenti operano previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei
redditi presentata nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione
delle medesime.
|
7. Il contribuente può adempiere
agli obblighi previsti dal comma 2 o direttamente o per il tramite di un intermediario
abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica. 22 luglio 1998, n. 322.
|
8. I soggetti che non adempiono
agli obblighi di cui al precedente comma 2 nonché a quelli di cui al decreto
legislativo n. 231 del 2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefici
previsti dai commi precedenti e sono soggetti all’applicazione di una
sanzione amministrativa da euro
|
4.000. I
soggetti che adempiono agli obblighi di cui al comma 2, lettera a) con un
ritardo non superiore a 90 giorni non decadono dai benefici medesimi, ferma
restando l’applicazione della sanzione di cui al primo periodo, per la quale
è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo. 18 dicembre 1997, n. 472.
|
9. Nei
confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli
studi di settore, ai sensi dell’articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n.
146, che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi
pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi medesimi:
|
a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle
presunzioni semplici di cui all’articolo 39,primo comma, lettera d), secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
|
n. 600, e
all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
|
b) sono
ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento
previsti dall’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 57, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la
disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di
denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno
dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
|
c) la
determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa
a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo
quello dichiarato.
|
10. La
disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che:
|
a) il
contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando
fedelmente tutti i dati previsti;
|
b) sulla base dei dati di cui alla precedente
lettera a), la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici
indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o
degli studi di settore applicabili.
|
11. Con riguardo ai contribuenti
soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, per i quali non si rende
applicabile la disposizione di cui al comma 9, l’Agenzia delle entrate e
|
12. Il comma 4-bis dell’articolo
10 e l’articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono
abrogati. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite
le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di
accesso alla disciplina di cui al presente articolo tenuto conto del tipo di
attività svolta dal contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate le
relative disposizioni di attuazione.
|
13. Le disposizioni di cui ai
precedenti commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni
relative all’annualità 2011 ed a quelle successive. Per le attività di
accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011
continua ad applicarsi quanto previsto dal previgente comma 4-bis dell’articolo
10 e dall’articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.
|
Emersione
di base imponibile
|
1. Chiunque, a seguito delle
richieste effettuate nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1972, n. 633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in
tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è
punito ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
|
|
3. Con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli
operatori finanziari, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui
al precedente periodo, estendendo l’obbligo di comunicazione anche ad
ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli
fiscali.
|
4. Oltre che ai fini previsti
dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi
dell’articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del precedente comma 2
sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per la individuazione dei
contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.
|
5. All’articolo 2 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,dalla legge 14
settembre 2011 n. 148, il comma 36-undevicies è abrogato.
|
6. Nell’ambito dello scambio
informativo previsto dall’articolo 83, comma 2, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’Istituto
Nazionale della previdenza sociale fornisce all'Agenzia delle entrate ed alla
Guardia di finanza i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di
prestazioni socio-assistenziali affinché vengano considerati ai fini della
effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati, basati su
specifiche analisi del rischio di evasione.
|
7. All’articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
|
a) al comma
1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “ a) esclusi i casi
straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo
amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente
deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di
coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni
e sovrapposizioni nell’attività di controllo. Codificando la prassi,
|
b) al comma
2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono soppressi.
|
8. All’articolo
44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sono apportate le seguenti modifiche:
|
a) al
secondo comma le parole “e dei consigli tributari” e le parole “nonché ai
relativi consigli tributari” sono soppresse, nel terzo comma le parole “, o
il consorzio al quale lo stesso partecipa, ed il consiglio tributario” sono
soppresse, la parola “segnalano” è sostituita dalla seguente: “segnala”, e le
parole “Ufficio delle imposte dirette” sono sostituite dalle
seguenti:“Agenzia delle entrate”;
|
b) al quarto comma, le parole:“, ed il consiglio
tributario” sono soppresse, la parola:“comunicano” è sostituita dalla
seguente:“comunica”;
|
d) al nono comma, secondo periodo, le parole:“e dei
consigli tributari” sono soppresse.
|
9. All’articolo 18 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati.
|
10. L’articolo 1, comma 12-quater
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
|
Riduzione del limite per la tracciabilità dei
pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del
|
contante
|
1. Le limitazioni all’uso del
contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12
e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate
all’importo di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto
articolo 49, le parole: “30 settembre
|
2. All’articolo 2 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
|
“4-bis. Al
fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di
pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla
gestione del denaro contante:
|
a) le
operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali
e locali e dei loro enti sono disposte mediante l’utilizzo di strumenti
telematici. E’ fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il
processo di superamento di sistemi basati sull’uso di supporti cartacei;
|
b) i
pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria
mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori
ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento
interbancari prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa
non possono, comunque, superare l’importo di 500 euro;
|
c) lo
stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica
amministrazione centrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a
prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di
importo superiore a cinquecento euro, debbono essere erogati con strumenti
diversi dal denaro contante ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di
pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento
prepagate. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere
modificato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;
|
d) per
incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che
percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i
rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto
dall’imposta di bollo. Per tali rapporti, alle banche e agli altri
intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo;
|
e) per
consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di
propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le
attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il
Ministero dell’economia e delle finanze promuove la stipula di una o più
convenzioni con gli intermediari finanziari, per il tramite delle
associazioni di categoria, affinché i soggetti in questione possano dotarsi
di POS (Point of Sale) a condizioni agevolate, che tengano conto delle economie
realizzate dagli intermediari per effetto delle norme introdotte dal presente
articolo. Relativamente ai Comuni, alla stipula della Convenzione provvede
l’ANCI. Analoghe Convenzioni possono essere stipulate con le Regioni. Resta
in ogni caso ferma la possibilità per gli intermediari di offrire condizioni
migliorative di quelle stabilite con le convenzioni.”.
|
3. Il Ministero dell’economia e
delle finanze e l’Associazione bancaria italiana definiscono con apposita
convenzione, da stipulare entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente
decreto, le caratteristiche di un conto corrente di base.
|
4. Le banche sono tenute ad offrire
il conto corrente di cui al comma 3.
|
5. La convenzione individua le
caratteristiche del conto avendo riguardo ai seguenti criteri:
|
a) inclusione nell’offerta di un numero adeguato di
servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito;
|
b) struttura dei costi semplice, trasparente,
facilmente comparabile;
|
c) livello
dei costi coerente con finalità di inclusione finanziaria e conforme a quanto
stabilito dalla sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea
del 18 luglio 2011sull’accesso al conto corrente di base;
|
d) le fasce
socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente è offerto
senza spese.
|
|
6. Il rapporto di conto corrente
individuato ai sensi del comma 3 è esente dall’imposta di bollo nei casi di
cui al comma 5, lettera d).
|
7. Se la convenzione prevista dal
comma 3 non è stipulata entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente
decreto, le caratteristiche del conto corrente sono individuate con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
|
8. Rimane ferma l’applicazione di
quanto previsto per i contratti di conto corrente ai sensi del Titolo VI del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
|
9. L’Associazione Bancaria Italiana
e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale
definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le regole generali per assicurare una equilibrata riduzione delle
commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante
carte di pagamento.
|
10. Entro i sei mesi successivi il
Ministero delle sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, verifica l’efficacia delle misure definite
dalle rappresentanze di impresa. In caso di esito positivo, a decorrere dal
primo giorno del mese successivo, le regole così definite si applicano anche
alle transazioni di cui al comma 7 dell’articolo 34 della legge 12 novembre
2011, n. 183.
|
11. All'articolo 51, comma 1, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e per la immediata comunicazione della infrazione
anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura
fiscale”.
|
Art. 13
|
Anticipazione
sperimentale dell’imposta municipale propria
|
|
|
2. L’imposta municipale propria ha
per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e
le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso
abitativo.
|
3. La base imponibile dell'imposta
municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.
|
4. Per i fabbricati iscritti in
catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di
imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
|
a. 160 per i fabbricati
classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
|
b. 140 per i fabbricati
classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e
C/5;
80
per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
60
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
55
per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
|
|
5. Per i
terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1°
gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi
dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un
moltiplicatore pari a 120.
|
|
7.
L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione,
la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
|
8. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
fino allo 0,1 per cento.
|
9. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino
allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario
ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di
immobili locati.
|
10.
Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. I comuni possono stabilire che l'importo di euro 200
può essere elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta
deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per
le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica
alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota ridotta per l’abitazione
principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche
alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si
applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
|
11. E’
riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7,
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota
di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è
versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le
detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le
riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di
imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per
l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta
municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta
erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti
dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e
sanzioni.
|
12. Il versamento dell'imposta, in deroga
all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è
effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997,
|
n. 241, con
le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate.
|
13. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 e
dell’articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
All’articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
|
n. 23, le parole: “dal 1° gennaio
|
191.
|
14. Sono
abrogate le seguenti disposizioni:
|
|
l’articolo 1
del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126;
|
il comma 3, dell’articolo 58 e le lettere d), e) ed
h) del comma 1, dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446;
|
l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 8 e il
comma 4 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
|
il comma
1-bis dell’articolo 23 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
|
|
16. All’articolo 1, comma 4, ultimo
periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole “31
dicembre” sono sostituite dalle parole:”20 dicembre”. All’articolo 1, comma
11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, le parole da “differenziate” a “legge statale” sono
sostituite dalle seguenti: “utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni
di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività”. L’Agenzia
delle Entrate provvede all’erogazione dei rimborsi dell’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche già richiesti con dichiarazioni
o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente
decreto, senza far valere l’eventuale prescrizione decennale del diritto dei
contribuenti.
|
17. Il fondo sperimentale di
riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai
sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i
trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al maggior gettito ad
aliquota di base attribuito ai comuni dalle disposizioni recate dal presente
articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all’entrata del bilancio
dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall’articolo 27
della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d’Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni
ricadenti nel proprio territorio. Fino all’emanazione delle norme di
attuazione di cui allo stesso articolo
|
18. All’articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: “gettito di cui ai
commi 1 e
|
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014,
non trovano applicazione le disposizioni recate dall’ultimo periodo del comma
4 dell’articolo 2, nonché dal comma 10 dell’articolo 14 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
|
20. La dotazione del fondo di
solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa è incrementata di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
|
21. All’articolo 7 del decreto
legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
|
a) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole “30
settembre
|
seguenti: “30 giugno
|
c) al comma
2-ter, terzo periodo, le parole: “20 novembre
|
Restano
salve le domande presentate e gli effetti che si sono prodotti dopo la
scadenza dei termini originariamente posti dall’articolo 7 del decreto legge
n. 70 del 2011.
|
|
|
2. Soggetto
attivo dell’obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste,
interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al
tributo.
|
3. Il
tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani.
|
4. Sono
escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili
abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice
civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
|
5. Il
tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree
scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti
del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree
stesse.
|
|
7. Nel caso
di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che
gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto
per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte
in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei
confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal
rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
|
8. Il
tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui
corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
|
9. La tariffa
è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività
svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma
12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili
nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari
all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri
stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano
d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano
inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali,
comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio,
secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore
della predetta Agenzia, sentita
|
10. Nella determinazione della superficie
assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si
formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne
dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
|
11. La tariffa è composta da una quota determinata
in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione
dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti
conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo
che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui
all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
|
12. Con
regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentita
|
13. Alla tariffa determinata in
base alle disposizioni di cui ai commi da
|
13.bis. A decorrere dall’anno 2013
il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo
perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto
legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni
della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura
corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al
comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa
all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure
previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonché le Province autonome di Trento
e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior
gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all’emanazione
delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo
|
14. Resta
ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei
rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti
delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto
con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
|
15. Il
comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura
massima del trenta per cento, nel caso di:
|
a)
abitazioni con unico occupante;
|
b)
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo;
|
c) locali,
diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso
non continuativo, ma ricorrente;
|
d)
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di
sei mesi all'anno, all’estero;
|
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
|
16. Nelle zone in cui non è
effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al
quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale,
in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella
zona perimetrata o di fatto servita.
|
17. Nella modulazione della tariffa
sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle
utenze domestiche.
|
18 Alla
tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità
di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
|
19. Il consiglio comunale può
deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte
in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata
da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al
quale si riferisce l’iscrizione stessa.
|
20. Il tributo è dovuto nella
misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento
del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in
grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del
servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi
che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria
di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
|
21. Le agevolazioni di cui ai commi
da
|
22. Con regolamento da adottarsi ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
|
n. 446, il
consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo,
concernente tra l’altro:
|
a) la
classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione di rifiuti;
|
b) la
disciplina delle riduzioni tariffarie;
|
c) la
disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
|
d)
l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle
quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove
tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera
superficie su cui l’attività viene svolta;
|
e) i termini
di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
|
|
23. Il
consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità
competente.
|
24. Per il
servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano
o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree
pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le
modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera.
L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi
inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
|
25. La
misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al
100 per cento.
|
26.
L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del
tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di
occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l’imposta
municipale secondaria di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n.
|
27. Per tutto quanto non previsto dai commi da
|
28. È fatta
salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
|
504. Il
tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree
assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata
dalla provincia sull’importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al
comma 13.
|
|
29. I comuni
che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di
rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del
tributo.
|
30. Il costo
del servizio è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento
previsto dal comma 12.
|
31. La
tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani.
|
32. I comuni
di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai
servizi indivisibili dei comuni determinato ai sensi del comma 13.
|
33. I
soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine
stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio
del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree
assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato,
la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
|
34. La
dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto
anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei
dati dichiarati cui consegua a un diverso ammontare del tributo; in tal caso,
la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel
regolamento.
|
35. Il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al
comune. Il versamento del tributo comunale per l’anno di riferimento è
effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate
trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante
bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. È
consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun
anno.
|
36. Il
comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso
quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
|
37. Ai fini
della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il
funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere
dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi
pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed
aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e
con preavviso di almeno sette giorni.
|
|
|
|
|
|
43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte
ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene
acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della
sanzione e degli interessi.
|
44. Resta
salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze
attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa
statale.
|
45. Per
tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo
concernenti il tributo comunale rifiuti e servizi, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 1, commi da
|
|
47. L’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, è abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui
al comma 46 del presente articolo.
|
Disposizioni
in materia di accise
|
|
a) benzina e
benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri;
|
b) gasolio
usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;
|
c) gas di
petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi;
|
d) gas
naturale per autotrazione: euro 0,00331per metro cubo.
|
2.A
decorrere dal 1° gennaio 2013, l’aliquota di accisa sulla benzina e sulla
benzina con piombo nonché l’aliquota di accisa sul gasolio usato come
carburante, di cui all’allegato I del testo unico richiamato nel comma 1,
sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70 per mille litri e ad euro
593,70 per mille litri.
|
3. Agli aumenti di accisa sulle
benzine, disposti dai commi 1, lettera a), e 2, non si applica l'articolo 1,
comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
|
4. Il maggior onere conseguente
agli aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante,
disposti dai commi 1, lettera b), e 2, è rimborsato, con le modalità previste
dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 5, comma
1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di
massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del
decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16.
|
Disposizioni
per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei
|
|
1. Al comma 21 dell’articolo 23 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
“A partire dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica
di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza
del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.”.
|
2. Dal 1° maggio 2012 le unità da
diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano
ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette
al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno,
o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:
|
a) euro 5
per le unità con scafo di lunghezza da
|
b) euro 8
per le unità con scafo di lunghezza da
|
c) euro 10
per le unità con scafo di lunghezza da
|
d) euro 30
per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a24 metri;
|
e) euro 90
per le unità con scafo di lunghezza da
|
f) euro 207
per le unità con scafo di lunghezza da
|
g) euro 372
per le unità con scafo di lunghezza da
|
h) euro 521
per le unità con scafo di lunghezza da
|
i) euro 703
per le unità con scafo di lunghezza superiore a
|
|
3. La tassa
è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a
|
4. La tassa
non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti
pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio,
purché questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio
sono posti, nonché alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un’area di
rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.
|
5. Sono
esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unità da diporto possedute ed
utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di
assistenza sanitaria e pronto soccorso.
|
6. Ai fini
dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza è
misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei
natanti e delle imbarcazioni da diporto.
|
7. Sono
tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2i proprietari, gli
usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli
utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini
di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità
da diporto e delle informazioni necessarie all’attività di controllo. I
pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del
bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce
all’entrata del bilancio dello Stato.
|
8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica,
della tassa di cui al comma 2è esibita dal comandante dell’unità da diporto
all’Agenzia delle dogane ovvero all’impianto di distribuzione di carburante,
per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori,
al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la
navigazione.
|
9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla
tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze
preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e
tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle
disposizioni di cui ai commi da
|
10. Per
l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una
sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non
versato, oltre all’importo della tassa dovuta.
|
11. È
istituita l’imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all’articolo
744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico
nazionale, nelle seguenti misure annuali:
|
a) velivoli
con peso massimo al decollo:
|
1) fino a
|
2) fino a
|
3) fino a
|
4) fino a
|
5) fino a
|
6) fino a
|
7) oltre
|
b) elicotteri: l’imposta dovuta è pari al doppio di
quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso;
|
c) alianti,
motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.
|
|
12.
L’imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario,
usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore
a titolo di locazione finanziaria dell’aeromobile, ed è corrisposta all’atto
della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della
aeronavigabilità in relazione all’intero periodo di validità del certificato
stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validità inferiore ad un anno
l’imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al
comma 11 per ciascun mese di validità.
|
13. Per gli
aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilità in corso di
validità alla data di entrata in vigore del presente decreto l’imposta è
versata, entro novanta giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo
degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla
predetta data sino al mese in cui scade la validità del predetto certificato.
Entro lo stesso termine deve essere pagata l’imposta relativa agli aeromobili
per i quali il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione della
aeronavigabilità avviene nel periodo compreso fra la data di entrata in
vigore del presente decreto ed il 31 gennaio 2012.
|
14. Sono esenti dall’imposta di cui al comma 11 gli
aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprietà
o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché
del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte seconda, libro I,
titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle
Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight
Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le
|
15. L’imposta
di cui al comma 11 è versata secondo modalità stabilite con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto.
|
Canone RAI
|
1. Le imprese e le società, ai sensi di quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di
abbonamento speciale alla radio o alla televisione la categoria di
appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo
speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel
provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi,
ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento
radiotelevisivo speciale».
|
Clausola
di salvaguardia
|
1.
All’articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti
modificazioni:
|
a) il comma
1 ter è sostituito dal seguente:
|
“1-ter. A
decorrere dal 1° ottobre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono
incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le
predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.
|
b) al comma 1-quater, la parola: “adottati” è
sostituita dalle seguenti: “entrati in vigore”.
|
Disposizioni in materia di imposta di bollo su
titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori “scudati”
|
|
|
2. Nella Nota 3-ter all’articolo 13
della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642:
|
a) il secondo
periodo è sostituito dal seguente: “L’estratto conto, compresa la
comunicazione relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, anche non
soggetti all’obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviato almeno
una volta nel corso dell’anno nonché alla chiusura del rapporto, anche nel caso
in cui non sussista un obbligo di invio. Se le comunicazioni sono inviate
periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al
periodo rendicontato”;
|
b) l’ultimo
periodo è sostituito dal seguente: “Per le comunicazioni relative ai prodotti
e agli strumenti finanziari, l’imposta è dovuta nella misura minima di euro
34,20 e nella misura massima di euro 1.200,00.”.
|
|
3. Per le comunicazioni di cui al
comma 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la percentuale della
somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell’articolo 15-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è ridotta al
50 per cento.
|
4. Le attività oggetto di rimpatrio
o di regolarizzazione ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 12
e 15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive
modificazioni e integrazioni, e ancora segretate, sono soggette a un’imposta
straordinaria dell’1,5 per cento.
|
5. Gli intermediari di cui
all’articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legge 25 settembre 2001, n.
350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
provvedono a trattenere l’imposta dalle attività rimpatriate o regolarizzate,
ovvero ricevono provvista dallo stesso contribuente. I medesimi intermediari
effettuano il relativo versamento in due rate di pari importo entro il 16
febbraio 2012 ed entro il 16 febbraio 2013, secondo le disposizioni contenute
nel Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
|
6. Gli intermediari di cui al comma
precedente segnalano all’Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti
dei quali non è stata applicata e versata l’imposta a causa dell’intervenuta
cessazione del rapporto di deposito, amministrazione o gestione delle
attività rimpatriate o
|
regolarizzate o, comunque, per non aver ricevuto la
provvista di cui al comma precedente. Nei confronti dei contribuenti
l’imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 14
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
|
7. Per
l’omesso versamento si applica una sanzione pari all'importo non versato.
|
|
8. Per l’accertamento e la
riscossione dell’imposta, nonché per il relativo contenzioso si applicano le
disposizioni in materia di imposte sui redditi.
|
9. L’imposta di cui al comma 4 è
dovuta anche per le attività oggetto di emersione che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono state in tutto o in parte prelevate dal
rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della
procedura di emersione ovvero comunque dismesse.
|
10. Con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei
commi da
|
Riallineamento
partecipazioni
|
1. La
disposizione del comma 12 dell’articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si
applica anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2011. Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in tre rate
di pari importo da versare:
|
a) la prima,
entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui
redditi dovute per il periodo d’imposta 2012;
|
b) la
seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti,
rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle
imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.
|
2. Gli effetti del riallineamento
di cui al comma 1 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2014.
|
3. Si applicano, ove compatibili,
le modalità di attuazione dei commi da
|
Art. 21
|
Soppressione enti e organismi
|
|
|
2. Con decreti di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni
dall’approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti
soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e sulla
base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo
2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono
trasferite all’INPS. Conseguentemente la dotazione organica dell’INPS è
incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di
ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto
alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di
cui all’articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le
posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono
eccedenze ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148.. I due posti di direttore generale degli Enti
soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale
generale dell’INPS, con conseguente aumento della dotazione organica
dell’Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono
l’inquadramento previdenziale di provenienza.
|
3. L’Inps subentra, altresì, nella
titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la
loro residua durata.
|
4. Gli organi di cui all’articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive
modificazioni e integrazioni, degli Enti soppressi ai sensi del comma 1,
cessano dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2.
|
5. I posti corrispondenti
all’incarico di componente del Collegio dei sindaci dell’INPDAP, di qualifica
dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori ruolo istituzionale,
sono così attribuiti:
|
a) in considerazione
dell’incremento dell’attività dell’INPS derivante dalla soppressione degli
Enti di cui al comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ed uno in rappresentanza del Ministero
dell’economia e delle finanze, incrementano il numero dei componenti del
Collegio dei sindaci dell’ INPS; b) due posti in rappresentanza del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del
Ministero dell’economia e delle finanze sono trasformati in posizioni
dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza, studio e
ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono
conseguentemente incrementate in attesa della emanazione delle disposizioni
regolamentari intese ad adeguare in misura corrispondente l’organizzazione
dei medesimi Ministeri. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 7, del
citato decreto legislativo n. 479 del 1994
|
6. Per le medesime esigenze di cui
al comma 5, lettera a), e per assicurare una adeguata rappresentanza degli
interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli
enti soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di indirizzo e vigilanza
dell’INPS è integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti con
decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
|
7. Entro sei mesi dall’emanazione
dei decreti di cui al comma 2, l’Inps provvede al riassetto organizzativo e
funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1
operando una razionalizzazione dell’organizzazione e delle procedure.
|
8. Le disposizioni dei commi da
|
9. Per assicurare il conseguimento
degli obiettivi di efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di
razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7,
nonché la riduzione dei costi di cui al comma 8, il Presidente dell’INPS, la
cui durata in carica, a tal fine, è differita al 31 dicembre 2014, promuove
le più adeguate iniziative, ne verifica l’attuazione, predispone rapporti,
con cadenza quadrimestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, e al Ministero dell’economia e delle finanze in ordine allo stato di
avanzamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui al
comma 1 e redige alla fine del mandato una relazione conclusiva, che attesti
i risultati conseguiti.
|
10. Al fine di razionalizzare le
attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e
Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Ente per lo sviluppo
dell’irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) è
soppresso e posto in liquidazione.
|
11. Le funzioni del soppresso Ente
con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e
passivi, sono trasferiti, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto al soggetto costituito o individuato dalle Regioni
interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti
amministrazioni dello Stato. La tutela occupazionale è garantita con
riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato
con l’ente soppresso. A far data dalla soppressione di cui al comma 10 e fino
all’adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria
dell’Ente è assicurata dall’attuale gestione commissariale.
|
|
autonomo per la costruzione, manutenzione ed
esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como sono soppressi e i relativi
organi decadono. La denominazione “Consorzio nazionale per i grandi laghi
prealpini” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni:
<<Consorzio del Ticino -Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore>>,
<<Consorzio dell'Oglio -Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo>> e
<<Consorzio dell’Adda -Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como». Con decreti di natura
non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sentite le Commissioni
parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti
giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con
obiettivi di funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività, gli
organi di amministrazione e controllo, la sede, nonché le modalità di
funzionamento, e sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie
degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura
delle relative gestioni alla data di soppressione. I predetti bilanci di
chiusura sono deliberati dagli organi in carica alla data di soppressione,
corredati della relazione redatta dall’organo interno di controllo in carica
alla medesima data, e trasmessi per l’approvazione al Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell’economia e delle
finanze. Ai componenti degli organi dei soppressi consorzi, i compensi,
indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono
corrisposti fino alla data di soppressione mentre per gli adempimenti di cui
al precedente periodo spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle
spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.
I dipendenti a tempo indeterminato dei soppressi Consorzi mantengono
l’inquadramento previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli del
Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, cui si applica il contratto
collettivo nazionale del comparto enti pubblici non economici. La dotazione
organica del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non può
eccedere il numero del personale in servizio, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, presso i soppressi Consorzi.
|
13. Gli enti di cui all’allegato A sono soppressi a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i relativi
organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15.
|
14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma
13 dalla normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e strumentali
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti,
senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale,
alle amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo allegato A.
|
15. Con decreti non regolamentari del Ministro
interessato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con
il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie degli enti soppressi.
Fino all’adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei
rapporti già in capo all’ente soppresso, l’amministrazione incorporante può
delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria
amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a
valere sui conti correnti già intestati all’ente soppresso che rimangono
aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
|
16. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, i
bilanci di chiusura degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in
carica alla data di cessazione dell’ente, corredati della relazione redatta
dall’organo interno di controllo in carica alla data di soppressione
dell’ente medesimo e trasmessi per l’approvazione al Ministero vigilante al
Ministero dell’economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli
enti di cui al comma 13 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque
denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione.
Per gli adempimenti di cui al primo periodo del presente comma ai componenti
dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle
spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi
ordinamenti.
|
17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le
amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale comandato nel
limite massimo delle unità previste dalle specifiche disposizioni di cui alle
leggi istitutive degli enti soppressi.
|
18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i
compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni
amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del
relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuità delle
attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente
comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato,
l’attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso
le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.
|
19. Con riguardo all’Agenzia nazionale per la
regolazione e la vigilanza in materia di acqua, in deroga a quanto previsto
dall’allegato A, sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il
gas le funzioni attinenti alla regolazione e alla vigilanza della tariffa
relativa ai servizi idrici, individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
|
20.
|
ALLEGATO
A
|
21. Dall’attuazione dei commi da
|
|
1. Ai fini del monitoraggio della
spesa pubblica, gli enti e gli organismi pubblici, anche con personalità
giuridica di diritto privato, escluse le società, che ricevono contributi a
carico del bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa
mediante apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo prevedano,
a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, entro dieci giorni dalla data di delibera o approvazione.
|
2. Al fine di conseguire
l’obiettivo di riduzione della spesa di funzionamento delle Agenzie, incluse
quelle fiscali di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, con
uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono riordinati, tenuto conto della
specificità dei rispettivi ordinamenti, gli organi collegiali di indirizzo,
amministrazione, vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali
di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, assicurando la
riduzione del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi.
|
3. Le Regioni, le Province autonome
di Trento e Bolzano e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza,
adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle Agenzie, agli enti e agli
organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza
entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto.
|
4. La riduzione di cui al comma 2
si applica a decorrere dal primo rinnovo dei componenti degli organi di
indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo successivo alla data di
entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.
|
5. All’articolo 1, comma 3, del
decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, recante “Disposizioni urgenti in materia
di spettacolo e attività culturali”, convertito, con modificazioni, nella
legge 29 giugno 2010,
|
n. 100, le
parole “entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle
seguenti: “entro il 31 dicembre
|
6. I commi
da
|
«18. E’
istituita l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane, di denominata “ICE – Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane”, ente dotato di
personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo
e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita sentiti,
per le materie di rispettiva competenza, il Ministero degli affari esteri ed
il Ministero dell’economia e delle finanze.
|
|
19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa
vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali,
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti,
senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al
Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dall’entrata in
vigore della legge è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e
all’Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse già destinate all'ICE per
il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi
commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13
dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione
degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
|
20. L’Agenzia opera al fine di sviluppare
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la
commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati
internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo.
L’Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati
e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza
alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la
cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della
distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle
imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie
attività, l’Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni
imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.
|
21. Sono
organi dell’Agenzia il presidente, nominato, al proprio interno, dal
consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito da
cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei
revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico.
Uno dei cinque membri è designato dal Ministro degli affari esteri. I membri
del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse
moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel
settore. La carica di componente del consiglio di amministrazione è
incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni di controllo di
regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della
gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori, composto di tre
membri ed un membro supplente, designati dai Ministeri dello sviluppo
economico, degli affari esteri e dell’economia e delle finanze, che nomina
anche il supplente. La presidenza del collegio spetta al rappresentante del Ministero
dell’economia e delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione
dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere confermati una
sola volta. All’Agenzia si applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n.
123. È esclusa l’applicabilità della disciplina della revisione legale di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 2009, n. 39.
|
22. Il
direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo
della struttura dell'Agenzia. Formula proposte al consiglio di amministrazione,
dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo approvati e
assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle
attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali.
Il direttore generale è nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili
per una sola volta. Al direttore generale non si applica il comma 8
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
|
23. I
compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono
determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità alle norme di
contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto
previsto per enti di similari dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione
del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi
26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di amministrazioni
pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5
dell’articolo 1 del presente decreto.
|
24. Il
consiglio di amministrazione dell’Agenzia delibera lo statuto, il regolamento
di organizzazione, di contabilità, la dotazione organica del personale, nel
limite massimo di 300 unità, ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed
approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni
per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i restanti atti.
Il piano annuale di attività è definito tenuto conto delle proposte
provenienti, attraverso il Ministero degli esteri, dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari.
|
25. L’Agenzia opera all’estero nell’ambito delle
Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita
convenzione stipulata tra l’Agenzia, il Ministero degli affari esteri e il
Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell’Agenzia all’estero -è
individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri, nel limite di un
contingente massimo definito nell’ambito della dotazione organica di cui al
comma 24 e può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli
affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
|
diplomatiche e consolari e tenendo conto delle
consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario
responsabile dell’ufficio è accreditato presso le autorità locali in lista
diplomatica. Il restante personale è notificato nella lista del personale
tecnico-amministrativo. Il personale dell’Agenzia all’estero dipende dal
titolare della Rappresentanza diplomatica per tutto ciò che concerne i
rapporti con le autorità estere, è coordinato dal titolare della
Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e di
direzione, e opera in linea con le strategie di internazionalizzazione delle
imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero degli affari esteri
|
|
26-bis. Con
uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, nel rispetto di
quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies, alla
individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei
rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da
trasferire all’Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i
medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del
Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di
personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio. Al fine della adozione dei decreti di
cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico cura, anche con
la collaborazione dei competenti dirigenti del soppresso istituto, la
ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire e
provvede alla gestione delle attività strumentali a tale trasferimento. Nelle
more dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, sono fatti salvi gli
atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici già facenti capo all'ICE,
per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni
già assunte. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 19, con il
quale sono individuate le articolazioni del Ministero dello sviluppo
economico necessarie all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei
compiti trasferiti, le attività relative all'ordinaria amministrazione già
facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli
uffici già a tal fine utilizzati. Per garantire la continuità dei rapporti
che facevano capo all'ICE e la correttezza dei pagamenti, il predetto
Ministero dello sviluppo economico può delegare un dirigente per lo
svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.
|
26-ter. A
decorrere dall’anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 19 è
determinata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, ed è destinata all’erogazione all’Agenzia di un
contributo annuale per il finanziamento delle attività di promozione
all’estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere
dall’anno 2012 è altresì iscritto nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al finanziamento
delle spese di funzionamento, la cui dotazione è determinata ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e
di un apposito capitolo per il finanziamento delle spese di natura
obbligatoria della medesima Agenzia. Il contributo erogato per il
finanziamento delle attività di promozione all’estero e di
internazionalizzazione delle imprese italiane non può essere utilizzato a
copertura delle spese fisse per il personale dipendente. Ai predetti oneri si
provvede nell’ambito delle risorse individuate al comma 4.
|
26-quater. Le entrate dell’Agenzia sono costituite,
oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da:
|
b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori
pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;
|
c) utili
delle società eventualmente costituite o partecipate;
|
d) altri
proventi patrimoniali e di gestione.
|
26-quinquies.
L’Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative
alle attività di promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese
italiane nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, primo
periodo, 26-ter e 26-quater.
|
26-sexies.
Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico adottate dal Ministero
dello sviluppo economico sentito, il Ministero degli esteri e, per quanto di
competenza, il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia provvede
entro sei mesi dalla costituzione a:
|
a) una
riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25 mantenendo in Italia
soltanto gli uffici di Roma e Milano. Il Ministero dello sviluppo economico,
l’Agenzia, le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura possono definire opportune intese per individuare la destinazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi
periferiche soppresse;
|
b) una
rideterminazione delle modalità di svolgimento delle attività di promozione
fieristica, al fine di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per
cento della spesa media annua per tali attività registrata nell’ultimo
triennio;
|
c) una
concentrazione delle attività di promozione sui settori strategici e
sull’assistenza alle piccole e medie imprese.
|
26-septies.
I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto
previsto per il personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma
26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico,
sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più dei
decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa
complessiva. L’eventuale trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha luogo in conformità
con le intese di cui al comma 26-sexies , lettera a) senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
|
26-octies. I
dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all’Agenzia di
cui al comma 18 mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza
nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel
caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto
per il personale del Ministero e dell’Agenzia, disciplinato dai contratti
collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti
trasferiti è attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
|
26-novies.
L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
|
26-decies.
Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte
dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui
all'articolo 12 della legge stessa.»
|
|
7. Fino alla piena operatività dell’Agenzia di cui
al comma 18 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
sostituito dal presente articolo, e, comunque, fino a non oltre 30 giorni
dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 26-bis, fermo restando
quanto previsto dal medesimo comma 26, con uno o più
|
8. Il dirigente delegato di cui al comma 26-bis
dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dal presente articolo,
esercita i poteri attribuiti ai sensi della legge 25 marzo 1997, n. 68, al
consiglio di amministrazione e al direttore generale del soppresso istituto
necessari per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 7, stipula i
contratti e autorizza i pagamenti. Può altresì delegare, entro limiti di
spesa specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai decreti di
cui al comma 7, la stipula dei contratti e l’autorizzazione dei pagamenti ai
titolari degli uffici del soppresso istituto. Le attività necessarie per la
realizzazione delle iniziative di cui al comma 7 sono svolte presso le sedi e
con gli uffici già a tal fine utilizzati, con le modalità e secondo le
procedure previste per il soppresso istituto. Fino al termine di cui al primo
periodo del comma 7 il personale in servizio presso gli uffici all’estero del
soppresso istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto
continua ad operare presso i medesimi uffici. Fino allo stesso termine, il
controllo sulla gestione del soppresso ICE è assicurato dal collegio dei
revisori dell’Istituto stesso.
|
9. Dall’attuazione dei commi da
|
Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità
di Governo, del CNEL, delle Autorità
|
indipendenti
e delle Province
|
1. Al fine di perseguire il contenimento
della spesa complessiva per il funzionamento delle Autorità amministrative
indipendenti, il numero dei componenti:
|
a) del
Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è ridotto da otto
a quattro, escluso il Presidente;
|
b)
dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture è ridotto da sette a tre, compreso il Presidente:
|
c) dell’Autorità per l’energia elettrica
e il gas è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
|
d)
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato è ridotto da cinque a
tre, compreso il Presidente;
|
e) della
Commissione nazionale per la società e la borsa è ridotto da cinque a tre,
compreso il Presidente;
|
f) del
Consiglio dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo è ridotto da sei a tre, compreso il Presidente;
|
g) della
Commissione per la vigilanza sui fondi pensione è ridotto da cinque a tre,
compreso il Presidente;
|
h) della
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
|
i) della
Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali è ridotto da nove a cinque, compreso il
Presidente.
|
|
2. La disposizione di cui al comma
1 non si applica ai componenti già nominati alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Ove l’ordinamento preveda la cessazione contestuale di
tutti componenti, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere
dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
|
3. Il Presidente e i componenti
degli organismi di cui al comma 1 e delle altre Autorità amministrative
indipendenti di cui all'Elenco (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere confermati alla
cessazione dalla carica, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 3,
della legge 31 luglio 1997, n. 249.
|
4. All’articolo 33 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti
ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad
un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e
forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni
medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.
|
5. L’articolo 33, comma 3-bis,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si
applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.
|
6. Fermi restando i divieti e le incompatibilità
previsti dalla legge, il secondo comma dell’articolo 47, della legge 24
aprile 1980, n. 146, si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici, che
non siano membri del Parlamento e siano chiamati all’ufficio di Ministro e di
Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento economico, comprese le
componenti accessoria e variabile della retribuzione, eccedente il limite
indicato nella predetta disposizione, fermo restando, in ogni caso, che il
periodo di aspettativa è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio
e del trattamento di
|
quiescenza e di previdenza, con riferimento
all’ultimo trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la
parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la
retribuzione di risultato.
|
7. Ove alla data del 31 dicembre
2011
|
8. Alla legge 30 dicembre 1986, n.
936, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
|
a)
l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
|
“ Art. 2.
Composizione del Consiglio.
|
1. Il Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro è composto da esperti, da rappresentanti delle categorie
produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e
delle organizzazioni di volontariato, in numero di sessantotto, oltre al
presidente e al segretario generale, secondo la seguente ripartizione:
|
a) dieci esperti, qualificati esponenti
della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal
Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei
Ministri;
|
b) quarantotto rappresentanti delle
categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, dei
quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, nove rappresentanti
dei lavoratori autonomi e diciassette rappresentanti delle imprese. Tali
rappresentanti nominano fra loro tre vicepresidenti, uno per ciascuna delle
categorie produttive;
|
c) dieci rappresentanti delle
associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato,
dei quali, rispettivamente, cinque designati dall’Osservatorio nazionale
dell’associazionismo e cinque designati dall’Osservatorio nazionale per il
volontariato. Tali rappresentanti nominano fra loro un vicepresidente.”
|
b)
all’articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
|
1) la
rubrica è sostituita dalla seguente: “Procedura di nomina dei componenti”;
|
2) al comma
2, le parole: “lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “ lettere b) e
c)”;
|
c)
all’articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
|
1) la
rubrica è sostituita dalla seguente: “Procedura di nomina dei
rappresentanti”;
|
2) il comma
10 è soppresso.
|
9. Entro il termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede alla nomina dei
componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, secondo la
ripartizione di cui all’articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e
successive modificazioni, come modificato dal presente decreto. In sede di
prima applicazione, al fine di evitare soluzione di continuità nel
funzionamento del Consiglio, restano confermati, fino alla nomina dei nuovi
componenti, gli attuali esperti, gli attuali rappresentanti delle categorie
produttive di beni e servizi, nonché gli attuali rappresentanti delle
associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. In
sede di prima applicazione, la riduzione numerica, nonché l’assegnazione dei
resti percentuali risultanti da tale riduzione, tiene conto dei seguenti
criteri:
|
a) maggiore
rappresentatività nella categoria di riferimento, secondo i dati acquisiti ai
fini del rinnovo della composizione per il quinquennio 2010-2015, tenendo
anche conto della specificità del settore rappresentato nell’ambito della
categoria di riferimento;
|
b) pluralismo.
|
|
10. La durata in carica dei
componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro individuati
secondo i criteri di cui sopra, ha scadenza coincidente con quella
dell’attuale consiliatura relativa al quinquennio 2010-2015.
|
11. Per quanto concerne la procedura
di nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
alle successive scadenze, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4,
della legge n. 936 del 1986.
|
12. All’articolo 17, comma 2, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso il terzo periodo.
|
13. Dall’applicazione delle
disposizioni dei commi da
|
14. Spettano alla Provincia
esclusivamente le funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delle
attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze.
|
15. Sono organi di governo della
Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali
organi durano in carica cinque anni.
|
16. Il Consiglio provinciale è
composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei
Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono
stabilite con legge dello Stato entro il 30 aprile 2012.
|
17. Il Presidente della Provincia è
eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti.
|
18. Fatte salve le funzioni di cui
al comma 14, lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive
competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 30 aprile 2012, le
funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per
assicurarne l’esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla
base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso
di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 30
aprile 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato.
|
19. Lo Stato e le Regioni, secondo
le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse
umane, finanziarie e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite,
assicurando nell’ambito delle medesime risorse il necessario supporto di
segreteria per l’operatività degli organi della provincia.
|
20. Con legge dello Stato è
stabilito il termine decorso il quale gli organi in carica delle Province
decadono.
|
21. I Comuni possono istituire
unioni o organi di raccordo per l’esercizio di specifici compiti o funzioni
amministrativi garantendo l’invarianza della spesa.
|
22. La titolarità di qualsiasi
carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non
previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può
essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di
presenza.
|
Art. 24
|
Disposizioni
in materia di trattamenti pensionistici
|
1. Le disposizioni del presente articolo
sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con
l’Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria
e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in
termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in
conformità dei seguenti principi e criteri:
|
a) equità e
convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei
privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;
|
b)
flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso
incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
|
c) adeguamento dei requisiti di accesso
alle variazioni della speranza di vita;
|
semplificazione,
armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse
gestioni previdenziali.
|
|
2. A
decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive
maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali
anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.
|
3. Il
lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di
anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e
alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità,
consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e
può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A
decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi
misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le
pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite
|
4. Per
i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico
dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme
esclusive e sostitutive della medesima, nonchè della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di
vecchiaia si può conseguire all’età in cui operano i requisiti minimi
previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell’attività lavorativa è
incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di
appartenenza, dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino
all’età di settant’anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita,
come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori
dipendenti, l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento
del predetto limite massimo di flessibilità.
|
5. Con
riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012
maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da
|
6. Relativamente
ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un
requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e
lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici
per l’accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di
seguito indicati:
62
anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico
dell’AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico
è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio
63
anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio
per
i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all’articolo
22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni
e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di
vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni
di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n.
243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni;
per
i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di
sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema
misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, è determinato in 66 anni.
|
7. Il
diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza
di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che
l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con
riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente
al 1° gennaio
|
anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo
minimo se in possesso di un’eta anagrafica pari a settanta anni, ferma
restando un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001,
n. 355, convertito con legge 27 novembre 2001, n. 417, all’articolo 1, comma
23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole “, ivi comprese quelle
relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma
|
8. A
decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento
dell’assegno di cui all’ articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n.
381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incrementato di
un anno.
|
9. Per
i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell’AGO
e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonchè della gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al
comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un'età minima
di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i
soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla
prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto
degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse
assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo
stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da
emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in
possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima
decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso
al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal
penultimo periodo del presente comma. L’articolo 5 della legge 12 novembre
2011 n. 183 è soppresso.
|
|
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre
successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata,
previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al
compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che
risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni
di contribuzione effettiva e che l’ammontare mensile della prima rata di
pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile,
annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del
prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente
l'anno da rivalutare, pari per
|
l’anno
|
al
comma 12-bis dopo le parole “e all’ articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni,” aggiungere le seguenti: “e il
requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all’accesso al
pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica”;
al
comma 12-ter alla lettera a) le parole “i requisiti di età” sono sostituite
dalle seguenti: “i requisiti di età e di anzianità contributiva”;
al
comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola
“anagrafici”.
|
|
13. Gli adeguamenti agli incrementi
della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1°
gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità
previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i
riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell’articolo 12 del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni,
devono riferirsi al biennio.
|
14. Le disposizioni in materia di
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente articolo continuano ad applicarsi ai soggetti
che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui
all’articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti del numero di 50.000
lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al
pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
|
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991,
|
n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati
anteriormente al 31 ottobre 2011 e che maturano i requisiti per il
pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
|
b) ai
lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e
integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 ottobre
2011;
|
c) ai lavoratori
che, alla data del 31 ottobre 2011, sono titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
|
d) lavoratori che, antecedentemente alla data del 31
ottobre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione;
|
e) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011
hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.
|
15. Gli Enti
gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla
base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell’inizio del
periodo di esonero di cui alla lettera d) del comma 14, delle domande di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono
avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti
prima della data di entrata in vigore del presente articolo. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 50.000 domande
di pensione, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al presente comma. Nell’ambito del predetto limite
numerico vanno computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora
ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del
beneficio di cui al comma 14 e di quello relativo al regime delle decorrenze
disciplinato dall’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n.
78, convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122, per il
quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al
predetto articolo 12, comma 5 afferente al beneficio concernente il regime
delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti che maturano i
requisiti dal 1° gennaio 2012 di cui al presente comma trovano comunque
applicazione le disposizioni di cui al comma 12.
|
16. Con il decreto direttoriale
previsto, ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n.
335, come modificato dall’ articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, ai fini dell’aggiornamento triennale del coefficiente di
trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335
del
|
17. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate
le seguenti modifiche all’articolo 1 ai fini del riconoscimento della
pensione anticipata, ferma restando la possibilità di conseguire la stessa ai
sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle
lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della
legge 4 novembre 2010, n. 183:
|
⎯ al
comma 5, le parole “2008-
|
⎯ al comma 4, la parola “
|
⎯ al comma 6 le parole “dal 1° luglio
|
⎯ dopo il comma 6 è inserito il seguente
comma
|
“6.bis Per i
lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1),
per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i
requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito
anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1
della legge n. 247 del 2007:
|
a) sono
incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che
svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da
|
b) sono
incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro per per
coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni
lavorativi all'anno da
|
⎯ al comma 7 le parole “comma
|
Per i
lavoratori di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui
al comma 5 del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i
soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai
sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal
presente comma, le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.
|
|
18. Allo scopo di assicurare un
processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche
ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti,
alla data di entrata in vigore del presente articolo, requisiti diversi da
quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i
lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di
cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonchè dei rispettivi dirigenti,
con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative
misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico,
tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività
nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3,
primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituto presso l’INPS ai sensi
dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
|
19. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2
febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto
dal 1° gennaio 2012 le parole “, di durata non inferiore a tre anni,” sono
soppresse.
|
20. Resta fermo che l’attuazione delle disposizioni
di cui all’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni
e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano requisiti per il
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della
|
rideterminazione dei requisiti di accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare
il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche
amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a
riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di
entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2011, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al
1° gennaio 2012.
|
|
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012
le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle
gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle
gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 0,3 punti percentuali ogni
anno fino a raggiungere il livello del 22 per cento.
|
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012
le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei
lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa
gestione autonoma dell’INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di
cui all’Allegato n. 1 del presente decreto.
|
|
|
successive modificazioni e integrazioni, è
soppresso. Per le pensioni di importo superiore a due volte trattamento
minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di
rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato.
|
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all’articolo 1, comma
788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
|
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è
istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore
dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione
giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l’anno 2012 con 200
milioni di euro, e a decorrere dall’anno 2013 con 300 milioni di euro. Con
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concento con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità
istitutive del predetto Fondo.
|
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, costituisce, senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da
rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonché di Autorità
di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro
il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza
pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel
medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualità nell’accesso
al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono essere
funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del
mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell’adeguatezza
della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli
equilibri e compatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre
2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell’aliquota contributiva
obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore
delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della
previdenza.
|
29. Il Ministero del Lavoro e della
Politiche Sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme
di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di
informazione e di educazione previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione
da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione
previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione
istruite da altre Autorità operanti nel settore della previdenza. I programmi
dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le
giovani generazioni, della necessità dell’accantonamento di risorse a fini
previdenziali, in funzione dell’assolvimento del disposto dell’art. 38 della
Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e
strumentali previste a legislazione vigente.
|
30. Il Governo promuove, entro il
31 dicembre 2011, l’istituzione di un tavolo di confronto con le parti
sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli
istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.
|
31. Alla quota delle
indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e c),
del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in
natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica
il regime di tassazione separata di cui all’articolo 19 del medesimo TUIR.
Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le
disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi
e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di
capitali. . In deroga all’articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al presente comma si
|
Art. 25
|
Riduzione
del debito pubblico
|
1. Una quota dei proventi di cui all’articolo 2,
comma 4, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, stabilita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministri
dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dell’economia e delle finanze, è versata all’entrata del bilancio dello stato
per essere destinata al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui
all’articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 462.
|
Prescrizione
anticipata delle lire in circolazione
|
|
1. Dopo l’articolo 33 del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
è inserito il seguente articolo:
|
“Art. 33 bis
|
(Strumenti
sussidiari per la gestione degli immobili pubblici)
|
|
1. Per la
valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio
immobiliare pubblico di proprietà dei Comuni, Province, Città metropolitane,
Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli stessi, nonché dei diritti reali
relativi ai beni immobili, anche demaniali, il Ministero dell’economia e
delle finanze -Agenzia del demanio promuove, anche ai sensi della presente
legge, iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di società, consorzi o fondi immobiliari.
|
2. L’avvio
della verifica di fattibilità delle iniziative di cui al presente articolo è
promosso dall’Agenzia del demanio ed è preceduto dalle attività di cui al
comma 4 dell’art. 3 ter del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351
convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora
siano compresi immobili soggetti a vincoli di tutela, per l’acquisizione di
pareri e nulla-osta preventivi ovvero orientativi da parte delle
Amministrazioni preposte alla tutela, l’Agenzia del demanio procede alla
convocazione di una conferenza dei servizi di cui all’articolo 14 bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241 che si deve esprimere nei termini e con i criteri
indicati nel predetto articolo. Conclusa la procedura di individuazione degli
immobili di cui al presente comma, i soggetti interessati si pronunciano
entro 60 giorni dal ricevimento della proposta. Le risposte positive
costituiscono intesa preventiva all’avvio dell’iniziative. In caso di mancata
espressione entro i termini anzidetti, la proposta deve essere considerata
inattuabile.
|
3. Qualora
le iniziative di cui al presente articolo prevedano forme societarie, ad esse
partecipano i soggetti apportanti e il Ministero dell’economia e delle
finanze – Agenzia del demanio, che aderisce anche nel caso in cui non vi
siano inclusi beni di proprietà dello Stato in qualità di finanziatore e di
struttura tecnica di supporto. L’Agenzia del demanio individua, attraverso
procedure di evidenza pubblica, gli eventuali soggetti privati partecipanti.
La stessa Agenzia, per lo svolgimento delle attività relative all’attuazione
del presente articolo, può avvalersi di soggetti specializzati nel settore,
individuati tramite procedure ad evidenza pubblica o di altri soggetti
pubblici. Lo svolgimento delle attività di cui al presente comma dovrà
avvenire nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Le iniziative
realizzate in forma societaria sono soggette al controllo della Corte dei Conti
sulla gestione finanziaria, con le modalità previste dall’articolo 12 della
legge 21 marzo 1958, n. 259.
|
4. I
rapporti tra il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del demanio
e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla legge, e da un atto
contenente a pena di nullità i diritti e i doveri delle parti, anche per gli
aspetti patrimoniali. Tale atto deve contenere, inoltre, la definizione delle
modalità e dei criteri di eventuale annullamento dell’iniziativa, prevedendo
l’attribuzione delle spese sostenute, in quota proporzionale, tra i soggetti
partecipanti
|
5. Il
trasferimento alle società o l’inclusione nelle iniziative concordate ai
sensi del presente articolo non modifica il regime giuridico previsto dagli
articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali
trasferiti. Per quanto concerne i diritti reali si applicano le leggi
generali e speciali vigenti. Alle iniziative di cui al presente articolo, se
costituite in forma di società, consorzi o fondi immobiliari si applica la
disciplina prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui
fondi comuni di investimento immobiliare.
|
6. L’investimento nelle iniziative avviate ai sensi
del presente articolo è compatibile con i fondi disponibili di cui all’articolo
2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
|
7. Il primo e il secondo comma dell’art. 58 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono così sostituiti:
|
“1. Per
procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a
totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera
dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei
limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i
singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione
ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsionenel quale,
previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati
dal Ministero dell’economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli
che insistono nel relativo territorio.
|
2.
L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente
classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle
tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e
paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali
si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata
espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa
definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero
di ratifica dell’atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale
partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni
determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni,
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disciplinano l’eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio
comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale,
ai sensi dell’articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche
disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le
Regioni, nell’ambito della predetta normativa approvano procedure di
copianificazione per l’eventuale verifica di conformità agli strumenti di
pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il
termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i
predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell’articolo 25 della legge 28
febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma,
qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all’art. 3 della
direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell’art. 7 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale
strategica”.”
|
2. Dopo
l’articolo 3 bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente
articolo:
|
“Art. 3 ter
|
(Processo di valorizzazione degli immobili pubblici)
|
|
1. L’attività dei Comuni, Città
metropolitane, Province, Regioni e dello Stato, anche ai fini dell’attuazione
del presente articolo, si ispira ai principi di cooperazione istituzionale e
di copianificazione, in base ai quali essi agiscono mediante intese e accordi
procedimentali, prevedendo, tra l’altro, l’istituzione di sedi stabili di
concertazione al fine di perseguire il coordinamento, l’armonizzazione, la
coerenza e la riduzione dei tempi delle procedure di pianificazione del
territorio.
|
2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione
finanziaria, nonché per promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e
alla coesione sociale e per garantire la stabilità del Paese, il Presidente
della Giunta regionale, d’intesa con
|
valorizzazione territoriali non coinvolgano più Enti
territoriali, il potere d’impulso può essere assunto dall’Organo di governo
di detti Enti. Qualora tali programmi unitari di valorizzazione siano
riferiti ad immobili di proprietà dello Stato o in uso alle Amministrazioni
centrali dello Stato, il potere d’impulso è assunto, ai sensi del comma 15
dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 dal Ministero
dell’economia e delle finanze -Agenzia del demanio, concordando le modalità
di attuazione e i reciproci impegni con il Ministero utilizzatore.
|
3. Nel rispetto dei principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’articolo 118 della
Costituzione, nonché di leale collaborazione tra le istituzioni, lo Stato
partecipa ai programmi di cui al comma 2 coinvolgendo, a tal fine, tutte le
Amministrazioni statali competenti, con particolare riguardo alle tutele
differenziate ove presenti negli immobili coinvolti nei predetti programmi,
per consentire la conclusione dei processi di valorizzazione di cui al
presente articolo.
|
4. Per l’attuazione delle norme
contenute nel presente articolo il Ministero dell’economia e finanze –
Agenzia del demanio e le strutture tecniche della Regione e degli enti locali
interessati possono individuare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, le azioni, gli strumenti, le risorse, con particolare
riguardo a quelle potenzialmente derivanti dalla valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico, che saranno oggetto di sviluppo nell’ambito
dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, eventualmente
costituendo una struttura unica di attuazione del programma, anche nelle
forme di cui all’articolo 33 bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
|
111.
|
5. I programmi unitari di
valorizzazione territoriale sono finalizzati ad avviare, attuare e
concludere, in tempi certi, autodeterminati dalle Amministrazioni
partecipanti, nel rispetto dei limiti e dei principi generali di cui al
presente articolo, un processo di valorizzazione unico dei predetti immobili
in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale e con la
programmazione economica che possa costituire, nell’ambito del contesto
economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di
interventi di sviluppo sostenibile locale, nonché per incrementare le
dotazioni di servizi pubblici locali e di quelle relative all’abitare.
Restano esclusi dai programmi unitari di valorizzazione territoriale
disciplinati dalla presente norma, i beni già inseriti in programmi di
valorizzazione di cui decreto ministeriale richiamato al comma 5 bis
dell’articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di
alienazione e permuta già avviati e quelli per i quali, alla data di entrata
in vigore della presente norma, risultano sottoscritti accordi tra
Amministrazioni pubbliche, a meno che i soggetti sottoscrittori concordino
congiuntamente per l’applicazione della presente disciplina.
|
6. Qualora sia necessario
riconfigurare gli strumenti territoriali e urbanistici per dare attuazione ai
programmi di valorizzazione di cui al comma 2, il Presidente della Giunta
regionale, ovvero l’Organo di governo preposto, promuove la sottoscrizione di
un accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonché in base alla relativa legge regionale di
regolamentazione della volontà dei soggetti esponenziali del territorio di
procedere alla variazione di detti strumenti di pianificazione, al quale
partecipano tutti i soggetti, anche in qualità di mandatari da parte degli
enti proprietari, che sono interessati all’attuazione del programma.
|
7. Nell’ambito dell’accordo di
programma di cui al comma 6, può essere attribuita agli enti locali
interessati dal procedimento una quota compresa tra il 5% e il 15% del
ricavato della vendita degli immobili valorizzati se di proprietà dello Stato
da corrispondersi a richiesta dell’ente locale interessato, in tutto o in
parte, anche come quota parte dei beni oggetto del processo di
valorizzazione. Qualora tali immobili, ai fini di una loro valorizzazione,
siano oggetto di concessione o locazione onerosa, all’Amministrazione
comunale è riconosciuta una somma non inferiore al 50% e non superiore al
100% del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali per l’esecuzione delle
opere necessarie alla riqualificazione e riconversione, che il concessionario
o
|
il locatario
corrisponde all’atto del rilascio o dell’efficacia del titolo abilitativo
edilizio. La regolamentazione per l’attribuzione di tali importi è definita
nell’accordo stesso, in modo commisurato alla complessità dell’intervento e
alla riduzione dei tempi del procedimento e sono finalizzati all’applicazione
dei commi da
|
220. I
suddetti importi sono versati all’Ente territoriale direttamente al momento
dell’alienazione degli immobili valorizzati.
|
|
8. L’accordo
deve essere concluso entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data
della sua promozione. Le Regioni possono disciplinare eventuali ulteriori
modalità di conclusione del predetto accordo di programma, anche ai fini
della celere approvazione della variante agli strumenti di pianificazione
urbanistica e dei relativi effetti, della riduzione dei termini e delle
semplificazioni procedurali che i soggetti partecipanti si impegnano ad
attuare, al fine di accelerare le procedure, delle modalità di superamento
delle criticità, anche tramite l’adozione di forme di esercizio dei poteri
sostitutivi previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché
ogni altra modalità di definizione del procedimento utile a garantire il rispetto
del termine di 120 giorni anzidetto. Qualora l’accordo non sia concluso entro
il termine di 120 giorni sono attivate dal Presidente della Giunta regionale
le procedure di cui al comma 7 dell’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, che si devono concludere entro i successivi 60 giorni,
acquisendo motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni da
parte delle Amministrazioni partecipanti al programma unitario di
valorizzazione territoriale. Il programma unitario di valorizzazione
territoriale, integrato dalle modifiche relative alle suddette proposte di
adeguamento e prescrizioni viene ripresentato nell’ambito del procedimento di
conclusione dell’accordo di programma. La ratifica dell’accordo di programma
da parte dell’Amministrazione comunale, ove ne ricorrano le condizioni, può
assumere l’efficacia di cui al comma 2 dell’articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
|
9. Il
Presidente della Giunta Regionale, le Provincie e i comuni, ovvero l’Amministrazione
promuovente per l’attuazione dei processi di valorizzazione di cui al comma
2, possono concludere uno o più accordi di cooperazione con il Ministero per
i beni e le attività culturali, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 5 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche per supportare la
formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale,
identificando gli elementi vincolanti per la trasformazione dei beni
immobili, in coerenza con la sostenibilità economica-finanziaria e attuativa
del programma stesso.
|
10. Gli
organi periferici dello Stato, preposti alla valutazione delle tutele di
natura storico-artistica, archeologica, architettonica e
paesaggistico-ambientale. si esprimono nell’ambito dell’accordo di cui al
comma 6, unificando tutti i procedimenti previsti dal decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42. Qualora tale espressione non avvenga entro i termini
stabiliti nell’accordo di programma, il Ministro per i beni e le attività
culturali può avocare a se la determinazione, assegnando alle proprie
strutture centrali un termine non superiore a 30 giorni per l’emanazione dei
pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche
proponendo eventuali adeguamenti o prescrizioni per l’attuazione del programma
unitario di valorizzazione territoriale. Analoga facoltà è riservata al
Ministro per l’ambiente, per la tutela del territorio e del mare, per i
profili di sua competenza.
|
11. Per le finalità di cui al presente articolo, è
possibile avvalersi di quanto previsto negli articoli 33 e 33 bis del decreto
legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111 e delle procedure di cui all’articolo 58 del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il
finanziamento degli studi di fattibilità e delle azioni di supporto dei
programmi unitari di valorizzazione territoriale, l’Agenzia del demanio,
anche in cofinanziamento con
|
|
13. Per
garantire la conservazione, il recupero e il riutilizzo degli immobili non
necessari in via temporanea alle finalità di difesa dello Statoè consentito,
previa intesa con il Comune e con l’Agenzia del demanio, per quanto di sua
competenza, l’utilizzo dello strumento della concessione di valorizzazione di
cui all’articolo 3 bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351
convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
L’utilizzo deve avvenire nel rispetto delle volumetrie esistenti, anche
attraverso interventi di cui alla lettera c) dell’articolo 3 del d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali e possono,
eventualmente, essere monetizzati gli oneri di urbanizzazione. Oltre alla
corresponsione della somma prevista nel predetto art. 3 bis, è rimessa
al Comune, per la durata della concessione stessa, un’aliquota del 10 per
cento del canone relativo. Il concessionario, ove richiesto, è obbligato al
ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di concessione o di
locazione. Nell’ambito degli interventi previsti per la concessione
dell’immobile possono essere concordati con l’Amministrazione comunale
l’eventuale esecuzione di opere di riqualificazione degli immobili per
consentire parziali usi pubblici dei beni stessi, nonché le modalità per il
rilascio delle licenze di esercizio delle attività previste e delle eventuali
ulteriori autorizzazioni amministrative.”.
|
3.
All’articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole
“a vocazione agricola” sono inserite le seguenti parole “e agricoli, anche su
segnalazione dei soggetti interessati,”
|
All’articolo
7, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole “terreni
alienati” sono inserite le seguenti “ai sensi del presente articolo”
|
All’articolo
7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente
capoverso: “Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita
di cui al presente comma è determinato sulla base di valori di agricoli medi
di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n.
|
All’articolo
7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole “i comuni”
sono aggiunte le seguenti “, anche su richiesta dei soggetti interessati”
|
All’articolo
7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole “aventi
destinazione agricola” sono sostituite “a vocazione agricola e agricoli”
|
|
4. All’articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre
2009, n. 191, le parole “c) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova,
qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle
predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i
predetti contratti; d) consegna gli immobili locati alle amministrazioni
interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità
e onere. A decorrere dal 1° gennaio 2011, è nullo ogni contratto di locazione
di immobili non stipulato dall’Agenzia del demanio, fatta eccezione per
quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati
indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è
istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di
immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la
quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette
amministrazioni comunicano annualmente al Ministero dell’economia e delle
finanze l’importo dei canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate
dall’Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione.” sono
sostituite dalle seguenti:
|
“c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla
osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in
scadenza, ancorché sottoscritti dall’Agenzia del demanio. E’ nullo ogni
contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il
preventivo nulla osta alla stipula dell’Agenzia del demanio, fatta eccezione
per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati
indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette
amministrazioni adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento
dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilità e onere per l’uso e
la custodia degli immobili assunti in locazione. Le medesime amministrazioni
hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla
data di stipula, l’avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione e di
trasmettere alla stessa Agenzia copia del contratto annotato degli estremi di
registrazione presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.”.
|
5. All’articolo 12 del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111,sono apportate le seguenti modificazioni:
|
a) al comma
2, le parole “1 gennaio
|
b) al comma
7, primo periodo, dopo le parole “limiti stabiliti dalla normativa vigente, ”
sono inserite le seguenti “dandone comunicazione, limitatamente ai nuovi
interventi, all’Agenzia del demanio che ne assicurerà la copertura
finanziaria a valere sui fondi di cui al comma
|
c) al comma
8, dopo le parole “manutenzione ordinaria e straordinaria” le parole “si
avvale” sono soppresse e sono inserite le seguenti parole “può dotarsi di
proprie professionalità e di strutture interne appositamente dedicate,
sostenendo i relativi oneri a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella
misura massima dello 0,5%. Per i predetti fini, inoltre, l’Agenzia del
demanio può avvalersi”.
|
6. Il comma 442 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato e, conseguentemente, al
comma 441 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole
“nonché agli alloggi di cui al comma
|
7. Al comma 1, lettera a),
della legge 15 dicembre 1990, n. 396, le parole “nonché definire
organicamente il piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del
Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il
conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici” sono soppresse.
|
Il comma 4
dell’art. 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
|
I commi 208
e 209 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
|
Al comma 4
dell’art. 3 del DPR 27 aprile 2006, n. 204, è soppressa la lettera h).
|
|
8.
All’articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85: sono
soppresse le parole “In sede di prima applicazione del presente decreto”; le
parole “entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle
seguenti parole: “presentazione della domanda di trasferimento”.
|
9. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli
istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, il Ministero della
giustizia può individuare beni immobili statali, comunque in uso
all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e
dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, mediante permuta, anche
parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi
istituti penitenziari. Nel caso in cui gli immobili da destinare a nuovi
istituti penitenziari siano da edificare i soggetti di cui al precedente
periodo non devono essere inclusi nella lista delle Amministrazioni Pubbliche
redatta dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n.196. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal
Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, anche in deroga
alle norme in materia di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.
|
10. Per le
finalità di cui al comma 9, il Ministero della giustizia, valutate le
esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, individua i comuni all'interno
del cui territorio devono insistere gli immobili già esistenti o da edificare
e da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da
realizzare
|
11. il Ministero della giustizia affida a società
partecipata al 100% dal ministero del Tesoro, in qualità di contraente
generale, ai sensi dell’articolo 173, comma 1, lett. b) del codice degli
appalti di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il compito di
provvedere alla stima dei costi, alla selezione delle proposte per la
realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate dai
soggetti di cui al comma 9, con preferenza per le proposte conformi alla
disciplina urbanistico edilizia vigente.
|
12. Per l'approvazione degli interventi volti alla
realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali
variazioni degli strumenti urbanistici, il contraente generale previsto dal
comma 11 può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi
di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle
altre amministrazioni interessate.
|
13. Gli immobili realizzati all'esito delle
procedure previste dal presente articolo sono oggetto di permuta con immobili
statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di
valorizzazione e/o dismissione. A tal fine, il Ministero della giustizia,
sentita l'Agenzia del Demanio, individua con uno o più decreti i beni
immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti procedure:
|
a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate
dal Ministero della giustizia, che può avvalersi del supporto
tecnico-operativo dell'Agenzia del Demanio, e/o dell'Agenzia del Territorio
e/o del contraente generale di cui al comma 11;
|
b) la determinazione del valore degli immobili
oggetto di dismissione è decretata dal Ministero della giustizia, previo
parere di congruità emesso dall'Agenzia del Demanio, che tiene conto della
valorizzazione dell'immobile medesimo;
|
c) il Ministero della giustizia comunica al
Ministero per i beni e le attività culturali l'elenco degli immobili da
valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo
12, comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le attività
culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse
storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili
stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale
di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse
storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e
le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro
sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Qualora entro il termine di 60
giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le
approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice si intendono
acquisite con esito positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima
e seconda, si applicano anche dopo la dismissione;
|
d) gli immobili da dismettere sono individuati con
decreto dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed
entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;
|
e) per l'approvazione della valorizzazione degli
immobili individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti
urbanistici, il contraente generale di cui al comma 11 può convocare una o
più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la
partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni
interessate;
|
f) i contratti di permuta sono approvati dal
Ministero della giustizia. L'approvazione può essere negata per sopravvenute
esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
|
g) eventuali
disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore
dell'Amministrazione statale, sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per una quota pari al 80 per cento. La restante quota del 20 per cento
è assegnata agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni.
|
|
14. Gli oneri economici derivanti
dalle attività svolte dalla società indicata nel comma
|
15. I soggetti di cui al comma
|
|
17. E' fatto salvo quanto disposto
dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al
trasferimento dei beni oggetto dei commi da
|
Capo VI Concorso alla manovra degli Enti
territoriali
|
Art. 28
|
Concorso
alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese
|
|
1. All’articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: “pari allo 0,9 per
cento”, sono sostituite dalle seguenti:”pari a 1,23 per cento”. Tale modifica
si applica a decorrere dall’anno di imposta 2011.
|
2. L’aliquota di cui al comma 1, si
applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di
Trento e Bolzano.
|
3. Con le procedure previste
dall’articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere
dall’anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui.
Con le medesime procedure le Regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e
le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall’anno
2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di euro annui, da parte
dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all’emanazione delle norme
di attuazione di cui al predetto articolo 27, l’importo complessivo di 920
milioni è accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali
registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-
|
4. All’articolo 27, comma 1, della
legge 5 maggio 2009, n. 42 le parole “entro il termine di trenta mesi
stabilito per l’emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo
|
5. Nell’applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4, dell’articolo 77-quater, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, si tiene conto degli effetti derivanti dalla rideterminazione
dell’aliquota di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della
definizione della misura della compartecipazione spettante a ciascuna
Regione.
|
6. All’articolo 77-quater, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n.
|
7. Il fondo sperimentale di
riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai
sensi dell’articolo 13, del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i
trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni
2012 e successivi.
|
8. Il fondo sperimentale di
riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 21 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai
sensi dell’articolo 23, del medesimo decreto legislativo n. 68, del 2011, ed
i trasferimenti erariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per gli anni
2012 e successivi.
|
9. La riduzione di cui al comma 7,
è ripartita in proporzione alla distribuzione territoriale dell’imposta
municipale propria sperimentale di cui all’articolo 13, del presente decreto.
|
10. La riduzione di cui al comma 8
è ripartita proporzionalmente .
|
11. Il comma
6, dell’articolo 18, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è
soppresso.
|
Art. 29
|
Acquisizione
di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza
nazionale e
|
interventi per l’editoria
|
1. Le amministrazioni pubbliche
centrali inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina
dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di
committenza ai sensi dell’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e servizi al di sopra della
soglia di rilievo comunitario.
|
2. Allo scopo di agevolare il
processo di razionalizzazione della spesa e garantire gli obiettivi di
risparmio previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti
dall’art. 3, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di Consip S.p.A.
per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza di cui all’articolo
3, comma 34, del decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163, stipulando
apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti.
|
3. Allo scopo di contribuire
all’obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine dell’anno 2013, il
sistema di contribuzione diretta di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250,
cessa alla data del 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013. Il
Governo provvede, con decorrenza dal 1° gennaio
|
Art. 30
|
Esigenze
indifferibili
|
|
1. All’articolo 33, comma 18, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole “30 giugno
|
2. Per l’anno 2011, alle esigenze
del trasporto pubblico locale ferroviario, al fine di assicurare nelle
regioni a statuto ordinario i necessari servizi da parte di Trenitalia s.p.a,
si provvede anche nell’ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico
locale di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009. Fermo restando
l’esigenza di applicazione a decorrere dall’anno 2012 di misure di
efficientamento e razionalizzazione dei servizi, l’articolo 1, comma 6, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220 è abrogato.
|
3. Il fondo di cui all’articolo 21,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementato di 800 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno
|
a)
all’articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole “ed alle entrate derivanti
dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell’articolo 8, comma
|
b)
all’articolo 8, il comma 4 è abrogato;
|
c) all’articolo
32, comma 4, le parole: “a decorrere dall’anno
|
|
|
5. La dotazione finanziaria del
Fondo per la protezione civile di cui all’articolo 19 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, è incrementata di 57 milioni di euro per l’anno 2012. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della
legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato
dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
|
|
b) al fine di promuovere lo studio, la tutela e la
valorizzazione della lingua italiana, è autorizzata la spesa di 700.000 euro
annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e il
funzionamento dell’Accademia della Crusca.
|
7. All’onere derivante dalle
disposizioni contenute nel comma 6, pari a due milioni di euro annui, si
provvede mediante utilizzo di una quota parte, a valere, per un importo
corrispondente, sulle risorse aggiuntive di cui all’articolo 1, comma 1,
lett. b), del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinate alla spesa di
parte corrente.
|
8. Al fine di assicurare l’espletamento
delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale
statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e di far
fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell’ottica di uno
sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare
ricadute positive sul turismo e sull’economia del Paese, nonché in coerenza
con quanto disposto dall’articolo 2 del decreto legge 31 marzo 2011,
|
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2011, n. 75 come modificato dall’articolo 24, comma 2, della legge 12
novembre 2011, n. 183, al Ministero per i beni e le attività culturali non si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 8-bis e 8-quater,
del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148. Per le medesime finalità sopra evidenziate,
il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato per gli anni
2012 e 2013 all'assunzione di personale, anche dirigenziale, mediante
l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie
facoltà assunzionali consentite dalla normativa vigente. Alla copertura degli
oneri derivanti dal presente comma si provvede, a valere sulle facoltà
assunzionali del predetto Ministero, per i medesimi anni 2012 e 2013,
nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente
per il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività
culturali e nel rispetto dei limiti percentuali in materia di assunzioni di
personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Il Ministero per i beni
e le attività culturali procede alle suddette assunzioni, tenendo conto delle
esigenze funzionali delle strutture centrali e periferiche e ove necessario
anche attraverso la formazione di una graduatoria unica nazionale degli
idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione
complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in
corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della
minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al
fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non
comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che
non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria
della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attività
culturali provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione
vigente. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica
ed al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed
i relativi oneri.
|
Capo I – Liberalizzazioni
|
Art. 31
|
Esercizi
commerciali
|
|
|
2. Secondo la disciplina
dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di
stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale
dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi
commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri
vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della
salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti
locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
|
Farmacie
|
|
2. Negli esercizi commerciali di
cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita
dei medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato
articolo 5, nell’ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto
dell’area commerciale, da strutture in grado di garantire l’inaccessibilità
ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia
di apertura al pubblico che di chiusura.
|
3. Le condizioni contrattuali e le
prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione
dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra
farmacie e parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità ed ai
prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini
dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
|
4. E’ data facoltà alle farmacie e
agli esercizi commerciali di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico su tutti i
prodotti venduti, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro
al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.
|
Soppressione
limitazioni esercizio attività professionali
|
1.
All’articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le
seguenti modifiche:
|
a) al comma
2, dopo le parole “sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del
regolamento governativo di cui al comma
|
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis.
All’articolo 3, comma 5, lett. c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le
parole “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a
tre anni”, sono sostituite dalle seguenti: “la durata del tirocinio non potrà
essere complessivamente superiore a diciotto mesi”.
|
Capo II -Concorrenza
|
Art. 34
|
Liberalizzazione
delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante
|
|
1. Le disposizioni previste dal
presente articolo sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere
e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza
secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento
del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e
uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio
nazionale.
|
2. La disciplina delle attività
economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione
e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale,
costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario, che
possono giustificare l’introduzione di previ atti amministrativi di assenso o
autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.
|
3. Sono abrogate le seguenti
restrizioni disposte dalle norme vigenti: a) il divieto di esercizio di una
attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione
a esercitarla solo all'interno di una determinata area; b) l'imposizione di
distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di
una attività economica; c) il divieto di esercizio di una attività economica
in più sedi oppure in una o più aree geografiche; d) la limitazione
dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei
confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti; e)
la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso
l'indicazione tassativa
|
della forma giuridica richiesta
all'operatore; f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la
fornitura di beni o servizi. g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi
complementari all'attività svolta.
|
4. L’introduzione di un regime
amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l’esercizio di
un’attività economica deve essere giustificato sulla base dell’esistenza di
un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con
l’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.
|
5. L’Autorità garante della
concorrenza e del mercato è tenuta a rendere parere obbligatorio, da rendere
nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in
merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge
governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all’accesso e
all’esercizio di attività economiche.
|
6. Quando è stabilita, ai sensi del
comma 4, la necessità di alcuni requisiti per l’esercizio di attività
economiche, la loro comunicazione all’amministrazione competente deve poter
essere data sempre tramite autocertificazione e l’attività può subito
iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un
termine definito; restano salve le responsabilità per i danni eventualmente
arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività stessa.
|
7. Le Regioni adeguano la
legislazione di loro competenza ai principi e alle regole di cui ai commi 2,
4 e 6.
|
8. Sono escluse dall’ambito di
applicazione del presente articolo le professioni, i servizi finanziari come
definiti dall’art. 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi
di comunicazione come definiti dall’art. 5 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59 (Attuazione direttiva 2006 /123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno).
|
Art. 35
|
Potenziamento dell’Antitrust
|
1. Alla legge 10 ottobre 1990, n.287, dopo
l’art. 21, è aggiunto il seguente:
|
“21-bis (Poteri dell’Autorità Garante
della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano
distorsioni della concorrenza)
|
1. L’Autorità garante della
concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti
amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi
amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e
del mercato.
|
2. L’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia
emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del
mercato, emette un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili
delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma
nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l’Autorità può
presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi
trenta giorni.
|
3. Ai giudizi instaurati ai sensi
del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
|
Tutela della concorrenza e partecipazioni personali
incrociate nei mercati del credito e
|
finanziari
|
1. E’ vietato ai titolari di
cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai
funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del
credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche
in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
|
2. Ai fini del divieto di cui al
comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i
quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell’art. 7 della legge 10
ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e
geografici.
|
Liberalizzazione
del settore dei trasporti
|
|
1. Il Governo con uno o più
regolamenti da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988 n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari che si
esprimono nel termine di 30 giorni, emana le disposizioni volte a realizzare
una compiuta liberalizzazione nel settore ferroviario, aereo e marittimo.
|
2. I regolamenti di cui al comma 1
sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) individuare
tra le Autorità indipendenti esistenti, l’Autorità che svolge competenze
assimilabili a quelle previste dal presente articolo;
|
b) attribuire all’Autorità di cui
alla lettera a) le seguenti funzioni: 1) garantire condizioni di accesso eque
e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti ferroviarie,
aeroportuali e portuali; 2) definire, se ritenuto necessario in relazione alle
condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati, i
criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei
canoni e dei pedaggi, tenendo conto dell’esigenza di assicurare
l’orientamento ai costi e l’equilibrio economico delle imprese regolate, alla
luce degli oneri di servizio pubblico imposti e delle eventuali sovvenzioni
pubbliche concesse; 3) stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi
di trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati; 4)
definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di
trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle
medesime gare.
|
3. Nell’esercizio delle competenze
disciplinate dal comma 2 del presente articolo, l'Autorità individuata ai
sensi del medesimo comma:
|
a) può sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
pubbliche competenti
|
all’individuazione degli ambiti di servizio pubblico
e dei metodi più efficienti per finanziarli,
|
mediante l’adozione di pareri che può rendere
pubblici;
|
b) determina i criteri per la redazione della
contabilità delle imprese regolate e può
|
imporre, se necessario per garantire la concorrenza,
la separazione contabile e societaria delle
|
imprese integrate;
|
c) propone all’amministrazione competente la
sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle
convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e
di ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le
condizioni previste dall’ordinamento;
|
d) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e
l’esibizione dei documenti necessari
|
per l’esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie
da qualunque soggetto informato
|
dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
|
e) se sospetta possibili violazioni della
regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i
soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di
trasporto e uffici; durante l’ispezione, anche avvalendosi della
collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili
e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti
e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle
dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;
|
f) ordina la cessazione delle
condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni
assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune
di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare
cessare un’infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le
contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le
imprese e chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione; può riaprire
il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano
incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga
che sussistano motivi di necessità e di
|
urgenza,
al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli
utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare
provvedimenti temporanei di natura cautelare;
|
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni
presentati dagli utenti e dai consumatori,
|
singoli o associati, in ordine al rispetto dei
livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti
|
esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai
fini dell’esercizio delle sue competenze;
|
h) favorisce l’istituzione di procedure semplici e
poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra
esercenti e utenti;
|
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge,
da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell’impresa
interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e
l’aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a
controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri
per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi
pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della
disciplina relativa all’accesso alle reti e alle infrastrutture o delle
condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli
ordini e alle misure disposti;
|
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria
fino all’1 per cento del fatturato
|
dell’impresa interessata qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano
informazioni inesatte,
|
fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le
informazioni nel termine stabilito;
|
2) i destinatari di un’ispezione rifiutino di
fornire ovvero presentino in modo incompleto i
|
documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o
forniscano in modo inesatto, fuorviante o
|
incompleto i chiarimenti richiesti;
|
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui
alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato
dell’impresa interessata.
|
4. Restano ferme tutte le altre
competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo delle
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati; in
particolare, restano ferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e
sanzione nell’ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori
delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici, di
definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela sociale e di
promozione degli investimenti. Restano altresì ferme e possono essere
contestualmente esercitate le competenze dell’Autorità garante della
concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti
legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le competenze
dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e le competenze dell’Agenzia per le
infrastrutture stradali e autostradali di cui all’art. 36 del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98.
|
5. L’Autorità individuata ai sensi
del comma 2 rende pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di
regolazione e riferisce annualmente alle Camere evidenziando lo stato della
disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta efficace fino a
quando è sostituita dalla regolazione posta dalle amministrazioni pubbliche
cui saranno affidate le competenze previste dal presente articolo.
|
6. Alle attività di cui al comma 3
del presente articolo si provvede come segue: a) nel limite delle risorse
disponibili a legislazione vigente per l’Autorità individuata dal comma 2; b)
mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi
regolati, in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivanti
dall’esercizio delle attività svolte percepiti nell’ultimo esercizio. Il
contributo è determinato annualmente con atto dell’Autorità, sottoposto ad
approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni
dalla ricezione dell’atto, possono essere formulati rilievi cui l’Autorità si
conforma; in assenza di rilievi nel termine l’atto si intende approvato. Ai
fini dell’esercizio delle competenze previste dal presente articolo
l’Autorità provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane disponibili a
legislazione vigente.
|
Art. 38
|
Misure in
materia di politica industriale
|
1. All’articolo
1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le
seguenti modifiche:
|
a) le parole
“e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio” sono
soppresse;
|
b) dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente
lettera: “c-quater) iniziative e programmi di ricerca e sviluppo realizzati
nell’ambito dei progetti di innovazione industriale di cui all’articolo 1,
comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n.
|
Misure per
le micro, piccole e medie imprese
|
|
2. Nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, per ogni operazione finanziaria ammessa all’intervento del
Fondo di cui al comma 1, la misura dell’accantonamento minimo, a titolo di
coefficiente di rischio, può essere definita con decreto di natura non
regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze.
|
3. L’importo massimo garantito per
singola impresa dal Fondo di cui al comma 1 è elevato a 2 milioni e
cinquecentomila euro per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie
di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di
appartenenza individuati con decreto di natura non regolamentare adottato dal
Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze. Una quota non inferiore [all’80] per cento delle disponibilità
finanziarie del Fondo è riservata ad interventi non superiori a
[cinquecentomila] euro d’importo massimo garantito per singola impresa.
|
4. La garanzia del Fondo di cui al
comma l può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti
erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto di natura
non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono definite le tipologie di
operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione
nonché l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da
destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta
garanzia.
|
5. Con decreto di natura non
regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, può essere modificata la misura delle
commissioni per l’accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a
pena di decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del
Fondo di cui al comma 1.
|
6. Con decreto di natura non
regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono definite le modalità e le
condizioni per l’eventuale cessione a terzi e la controgaranzia degli impegni
assunti a carico del Fondo di cui al comma 1, le cui rinvenienze confluiscono
al medesimo Fondo.
|
|
|
2. Per la riduzione degli oneri in
materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
|
a) all’articolo 4, comma 1, alla lettera b), le
parole “persona giuridica, ente od associazione” sono soppresse e le parole
“identificati o identificabili” sono sostituite dalle parole “identificata
|
o
identificabile”.
|
b)
All’articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole “la persona giuridica,
l’ente o l’associazione” sono soppresse.
|
c) Il comma
3-bis dell’articolo 5 è abrogato.
|
d) Al comma
4, dell’articolo 9, l’ultimo periodo è soppresso.
|
e) La
lettera h) del comma i dell’articolo 43 è soppressa.
|
3. Allo
scopo di facilitare l’impiego del lavoratore straniero nelle more di
rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il comma 9 dell’articolo 5
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è inserito il seguente comma:
|
“9-bis. In
attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non
venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il
lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello
Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale
comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al
datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al
rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L’attività dì lavoro di cui
sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:
|
a) che la
richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia
stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto della stipula del
contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento
d’attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata
prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e
dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto
1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
|
b) che sia
stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta
presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.”
|
|
|
|
seguente: “ Nel caso di interventi di bonifica o di messa
in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari
complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi,
delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell’estensione dell’area
interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere
articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la
realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali
successive.” Al comma 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
parole “con attività in esercizio” sono soppresse. Possono essere altresì
autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa
in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purchè non
compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di
bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei
rischi.
|
6. Al fine di semplificare gli
adempimenti delle imprese di auto-riparazione, il decreto del Ministero dei
Trasporti e della Navigazione del 30 luglio 1997, n. 406 -Regolamento recante
le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese
esercenti attività di autoriparazione, è abrogato.
|
|
|
9. La documentazione e le
certificazioni attualmente richieste ai fini del conseguimento delle
agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali previste dagli
articoli 15, comma 1. lettere g) ed h), e 100, comma 2. lettere e) ed
f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono sostituite da un’apposita dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, presentata dal richiedente al Ministero per i beni e
le attività culturali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo
svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono.
Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione
ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
|
Art. 41
|
Misure
per le opere di interesse strategico
|
1. Fatte
salve le priorità già deliberate in sede Cipe, all’articolo 161 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai
seguenti:
|
“1-bis.
Nell’ambito del programma di cui al comma 1, il Documento di finanza pubblica
individua, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
l’elenco delle infrastrutture da ritenersi prioritarie sulla base dei
seguenti criteri generali:
|
a) coerenza
con l’integrazione con le reti europee e territoriali;
|
b) stato di
avanzamento dell’iter procedurale;
|
c)
possibilità di prevalente finanziamento con capitale privato.
|
1-ter. Per
le infrastrutture individuate nell’elenco di cui al comma 1-bis sono
indicate:
|
a) le opere
da realizzare;
|
b) il
cronoprogramma di attuazione;
|
c) le fonti
di finanziamento della spesa pubblica;
|
d) la
quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato.
|
1-quater. Al
fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle
risorse relative al finanziamento delle opere di cui al presente capo e per
la loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura i soggetti aggiudicatori
presentano al Ministero lo studio di fattibilità, redatto secondo modelli
definiti dal Cipe e comunque conformemente alla normativa vigente. Il
Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche avvalendosi del
supporto dell’Unità tecnica di finanza di progetto di cui all’articolo 7
della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel caso, sentito il soggetto di cui
all’articolo 163, comma 4, lettera b), verifica l’adeguatezza dello studio di
fattibilità, anche in ordine ai profili di bancabilità dell’opera; qualora
siano necessarie integrazioni allo stesso, il termine è prorogato di trenta
giorni. A questo fine la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, e
|
2. Al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
|
a) dopo
l’articolo 169 è inserito il seguente:
|
“Art.
169-bis (Approvazione unica progetto preliminare)
|
|
1. Su proposta del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, il CIPE può valutare il progetto preliminare, istruito secondo
le previsioni dell’articolo 165, ai fini dell’approvazione unica dello
stesso, assicurando l’integrale copertura finanziaria del progetto. In caso
di opere finanziate a carico della finanza pubblica, la delibera CIPE
relativa al progetto preliminare deve indicare un termine perentorio, a pena
di decadenza dell’efficacia della delibera e del finanziamento, per
l’approvazione del progetto definitivo. In caso di approvazione unica del
progetto preliminare, che comporta gli effetti dell’articolo 165 comma 7, il
progetto definitivo è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
del Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare per i
profili di rispettiva competenza, sentito il Dipartimento per la
programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le
modalità di cui al presente articolo e sempre che siano rispettate le
condizioni previste al comma 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
|
2. Il progetto definitivo è corredato, oltre che
dalla relazione del progettista prevista dall’art. 166 comma 1, da una
ulteriore relazione del progettista, confermata dal responsabile del procedimento,
che attesti:
|
a) che il
progetto definitivo rispetta le prescrizioni e tiene conto delle
raccomandazioni impartite dal CIPE;
|
b) che il
progetto definitivo non comporta varianti localizzative rilevanti ai sensi
dell’articolo 167, comma 6;
|
c) che la
realizzazione del progetto definitivo non comporta il superamento del limite
di spesa fissato dal CIPE in sede di approvazione del progetto preliminare.
|
3. Il progetto definitivo è rimesso
da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale
a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel
CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi
e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere
interferenti. Nel termine perentorio di quarantacinque giorni dal ricevimento
del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere
interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste
di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non
modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel
rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle
specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Nei trenta
giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e
richieste pervenute dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori
di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto
preliminare approvato e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte le
condizioni di cui al comma 2, il progetto definitivo viene approvato con il
decreto di cui al comma 1.
|
|
5. Il termine di cui all’articolo
170, comma 3, per l’indicazione delle interferenze non rilevate dal soggetto
aggiudicatore è pari a quarantacinque giorni ed il programma di risoluzione,
approvato con il decreto di cui al comma 2 unitamente al progetto definitivo,
è vincolante per gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico
servizio, con gli effetti dell’articolo 170, commi 4 e
|
b)
all’articolo 163, comma 2, dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:
|
“f-ter)
verifica l’avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi
tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli
stessi; a tal fine può avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di
finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.”.
|
|
3.
All’articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e
successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i
contributi destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, il decreto di
cui al presente comma è emanato entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE che assegna
definitivamente le risorse. In relazione alle infrastrutture di interesse
strategico di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, detto termine è pari a trenta giorni e decorre dalla
data di pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma 5-bis, e
166, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo. In caso di criticità
procedurali tali da non consentire il rispetto dei predetti termini il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei
Ministri per le conseguenti determinazioni.
|
4. Al fine di garantire la certezza dei
finanziamenti destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, le delibere
assunte dal CIPE relativamente ai progetti di opere pubbliche, sono
|
5. Per le
delibere del CIPE di cui al comma 4, sottoposte al controllo preventivo della
Corte dei Conti, i termini previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 14
gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, sono ridotti di un terzo.
|
Misure per
l’attrazione di capitali privati
|
|
1. All’articolo 143 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 5 è sostituito dal seguente:
|
“5. Le amministrazioni
aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere
nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la
cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro
disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero
valorizzazione sia necessaria all’equilibrio economico finanziario della
concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni
immobili sono definite unitamente all’approvazione del progetto ai sensi
dell’articolo 97 e costituiscono uno dei presupposti che determinano
l’equilibrio economico finanziario della concessione.”.
|
2. Al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
|
a)
all’articolo 3, comma 11, è aggiunto il seguente periodo: “La gestione
funzionale ed economica può anche riguardare, eventualmente in via
anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a quelle oggetto
della concessione e da ricomprendere nella stessa.”;
|
b)
all’articolo 143, comma 1, dopo le parole: “gestione funzionale ed economica”
sono inserite le seguenti: “eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad
opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente
connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa”;
|
c)
all’articolo 143, comma 4, dopo le parole: “anche un prezzo” sono inserite le
seguenti: “nonché, eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche
anticipata, di opere o parti di opere già realizzate”.
|
3 Le
disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai contratti di concessione i cui
bandi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
|
|
4. Al comma
8 dell’articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine di assicurare il rientro del
capitale investito e l’equilibrio economico-finanziario del Piano Economico
Finanziario, per le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di
euro, la durata può essere stabilita fino a cinquanta anni.”
|
5. Le
disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai contratti di concessione i cui
bandi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
|
6.
L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo disciplina, con proprio regolamento adottato ai sensi degli
articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3, e
191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, le
modalità, i limiti e le condizioni alle quali le imprese autorizzate
all’esercizio delle assicurazioni possono utilizzare, a copertura delle
riserve tecniche ai sensi degli articoli 38, comma 1, e 42-bis, comma 1,
attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali,
ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e
della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.
|
7. Gli
investimenti in questione possono essere rappresentati da azioni di società
esercenti la realizzazione e la gestione delle infrastrutture, da
obbligazioni emesse da queste ultime e da quote di OICR armonizzati che
investano nelle predette categorie di titoli.
|
8. All'articolo 18, comma 1, della legge 12 novembre
2011, n. 183, dopo le parole: “alla data di entrata in vigore della presente
legge,”, sono inserite le seguenti parole: “nonché di nuove opere di
infrastrutturazione ferroviaria metropolitana e di sviluppo ed ampliamento
dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti i porti nazionali
appartenenti alla rete strategica transeuropea di trasporto essenziale (CORE
TEN-T NETWORK)”.
|
9.
Nell’Elenco 1, recante “Disposizioni legislative autorizzative di
riassegnazioni di entrate”, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al
numero 14, rubricato “Ministero per i beni e le attività e le attività
culturali”, sono abrogate le seguenti parole: “Legge 30 marzo 1965, n.
340”nonché “Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma
|
Alleggerimento e semplificazione delle procedure,
riduzione dei costi e altre misure
|
|
1. Gli aggiornamenti o le revisioni
delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano
degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della
finanza pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si
pronuncia entro trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta
trasmissione dell’atto convenzionale ad opera dell’amministrazione
concedente.
|
2. Gli aggiornamenti o le revisioni
delle concessioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto che non comportano le variazioni o le modificazioni di cui
al comma 1 sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dall’avvenuta trasmissione dell’atto
convenzionale ad opera dell’amministrazione concedente.
|
3. Gli aggiornamenti o le revisioni
delle concessioni autostradali, i cui schemi di atti aggiuntivi sono già
stati sottoposti al parere del CIPE alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da emanarsi entro trenta giorni dall’avvenuta trasmissione dell’atto
convenzionale ad opera dell’amministrazione concedente.
|
4. Sono abrogati il comma 2, ultimo
periodo, dell’articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e il comma
4 dell’articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
|
5. All’articolo 8-duodecies del
decreto-legge 4 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis
è aggiunto il seguente:
|
“2-ter. I contratti di concessione
di costruzione e gestione e di sola gestione nel settore stradale e
autostradale sono affidati secondo le procedure previste all’articolo 144 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero
all’articolo 153 del medesimo decreto.
|
6. Ai fini della realizzazione di
nuovi impianti tecnologici e relative opere civili strettamente connesse alla
realizzazione e gestione di detti impianti, accessori e funzionali alle
infrastrutture autostradali e stradali esistenti per la cui realizzazione
siano già stati completati i procedimenti di approvazione del progetto e di
localizzazione in conformità alla normativa pro-tempore vigente, non si
applicano le disposizioni del Titolo II del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari
ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati.
|
7. Al fine di migliorare la
sicurezza delle grandi dighe, aventi le caratteristiche dimensionali di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti individua in ordine di priorità, anche sulla base dei
risultati delle verifiche di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge
29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2004, n. 139, le dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione
e la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento della
sicurezza, a carico dei concessionari o richiedenti la concessione,
fissandone i tempi di esecuzione.
|
8. Ai fini del recupero delle capacità di invaso e
del ripristino delle originarie condizioni di sicurezza il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con le regioni e le provincie
autonome, individua, in ordine di priorità e sulla base anche dei progetti di
gestione degli invasi ai
|
sensi dell’articolo 114 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le grandi dighe per le quali
sia necessaria e urgente la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei
serbatoi.
|
9. I concessionari o i richiedenti
la concessione di derivazione d’acqua da grandi dighe che non abbiano ancora
redatto il progetto di gestione dell’invaso ai sensi dell’articolo 114, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a provvedere entro il
30/06/2012 e ad attuare gli interventi individuati ai sensi del comma 8 del
presente articolo, entro due anni dall’approvazione del progetto di gestione.
|
10. Per le dighe che hanno superato
una vita utile di cinquanta anni, decorrenti dall’avvio degli invasi
sperimentali di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, i concessionari o i richiedenti la
concessione sono tenuti a presentare al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, il
piano di manutenzione dell'impianto di ritenuta di cui all’articolo 93, comma
5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all’articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per
l’approvazione e l’inserimento in forma sintetica nel foglio di condizioni
per l’esercizio e la manutenzione della diga.
|
11. Nelle more dell’emanazione del
decreto di cui all’articolo 6, comma 4-bis, della legge 1 agosto 2002, n.
166, i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare
al predetto Ministero, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente
decreto, gli elaborati di consistenza delle opere di derivazione ed
adduzione, comprese le condotte forzate, i relativi atti di collaudo, i piani
di manutenzione, unitamente alle asseverazioni straordinarie sulle condizioni
di sicurezza e sullo stato di manutenzione delle citate opere dell’ingegnere
designato responsabile ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8
agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre
1994, n. 584. Il Ministero integra il foglio di condizioni per l’esercizio e
la manutenzione delle dighe con le disposizioni riguardanti le predette
opere.
|
12. Entro sei mesi dall’emanazione
del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
procede, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla revisione
dei criteri per l’individuazione delle “fasi di allerta” di cui alla
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 22806, del 13
dicembre 1995, al fine di aggiornare i documenti di protezione civile per le
finalità di gestione del rischio idraulico a valle delle dighe.
|
13. Per il raggiungimento degli
obiettivi connessi alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2004,
|
n. 139,
nonché della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio
2004, i concessionari e i gestori delle grandi dighe sono tenuti a fornire al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in
tempo reale, i dati idrologici e idraulici acquisiti presso le dighe, comprese
le portate scaricate e derivate, secondo le direttive impartite dal predetto
Ministero.
|
14. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esercita poteri sostitutivi nei confronti di
concessionari e dei richiedenti la concessione in caso di inottemperanza
degli stessi alle prescrizioni impartite nell’ambito dell’attività di
vigilanza e controllo sulla sicurezza; in tali condizioni può disporre gli
accertamenti, le indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni
necessarie al recupero delle condizioni di sicurezza delle dighe, utilizzando
a tale scopo le entrate provenienti dalle contribuzioni di cui all’articolo
2, commi 172 e 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con obbligo di rivalsa
nei confronti dei soggetti inadempienti.
|
15. All’articolo 1, comma 7-bis,
del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
“Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a
struttura metallica, realizzate antecedentemente all’entrata in vigore della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico delle opere
anche complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere realizzate
successivamente i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione
d’acqua da dighe
|
Disposizioni
in materia di appalti pubblici
|
1. Al fine di
garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la
trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d’appalto,
l’incidenza del costo del lavoro nella misura minima garantita dai contratti
vigenti e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro restano comunque disciplinati:
|
a) dall’articolo 86, commi 3-bis e 3-ter;
87, commi 3 e 4; ed 89, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
|
b) dall’articolo 36 della legge 20 maggio
1970, n. 300;
|
c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
|
|
2. L’articolo
81, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è abrogato.
|
3. L’articolo 4, comma 2, lettere
n) e v), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso
che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; ai
contratti già stipulati alla predetta data continuano ad applicarsi le
disposizioni dell’articolo 132, comma 3, e dell’articolo 169 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima
data; ai fini del calcolo dell’eventuale superamento del limite previsto dal
predetto articolo 4, comma 2, lettera v), del decreto-legge n. 70 del 2011,
non sono considerati gli importi relativi a varianti già approvate alla data
di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
|
4. All’articolo 4 del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
|
a) al comma
10, le parole da: “ricevuti dalle Regioni” fino a: “gestori di opere
interferenti”, sono sostituite dalle seguenti: “pervenuti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti”;
|
b) il comma
10-bis è sostituito dal seguente:
|
“10-bis. Le
disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera
s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano
alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Alle opere i cui progetti
preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da
|
|
5. Alla
legge 11 novembre 2011, n. 180, l’articolo 12 è soppresso.
|
6. All’articolo 140, comma 1, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo
le parole: “in caso di fallimento dell’appaltatore”, sono aggiunte le
seguenti: “o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso” e,
dopo le parole “ai sensi degli art. 135 e
|
7. All’articolo 2 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, sono inseriti i
seguenti:
|
“1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in
materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e
medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente
conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali.
|
1-ter. La realizzazione delle
grandi infrastrutture, ivi comprese quelle disciplinate dalla parte II,
titolo III, capo IV, nonché delle connesse opere integrative o compensative,
deve garantire modalità di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.”.
|
8. Al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) dopo l’articolo 112 è inserito il seguente:
|
“Art. 112-bis (Consultazione preliminare per i
lavori di importo superiore a 20 milioni di euro)
|
1. Per i lavori di importo a base di gara superiore
a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all’art.
55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base
di gara è indetta una consultazione preliminare, garantendo il
contraddittorio tra le parti.
|
b) all’articolo 206, comma 1, dopo le parole “87;
88; 95; 96;” sono inserite le seguenti: “112-bis;”.
|
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano
alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
|
Disposizioni
in materia edilizia
|
|
1. All’articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 è inserito
il seguente:
|
“2-bis. Nell'ambito degli strumenti
attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli
interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale,
l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma
7, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all’intervento
di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del
permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12
aprile 2006, n.
|
2. Al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
|
a)
all’articolo 52, il comma 2 è sostituito dal seguente:
|
“2. Qualora
vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati
dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da
una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei
lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.”;
|
b)
all’articolo 59, comma 2, le parole “, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici,” sono eliminate.
|
|
3. All’articolo 11, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: “Presidente del Consiglio dei
Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti”.
|
4. All’articolo 4, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, le parole:
“Presidente del Consiglio dei Ministri” sono sostituite dalle seguenti:
“Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.
|
Collegamenti
infrastrutturali e logistica portuale
|
|
1. Al fine di promuovere la
realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro
portuali, le autorità portuali possono costituire sistemi logistici che
intervengono, attraverso atti d’intesa e di coordinamento con le regioni, le
province ed i comuni interessati nonché con i gestori delle infrastrutture
ferroviarie.
|
2. Le attività di cui al comma 1
devono realizzarsi in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa
comunitaria, avendo riguardo ai corridoi transeuropei e senza causare
distorsione della concorrenza tra i sistemi portuali.
|
3. Gli interventi di coordinamento
devono essere mirati all’adeguamento dei piani regolatori portuali e comunali
per le esigenze di cui al comma 2, che, conseguentemente, divengono
prioritarie nei criteri di destinazione d’uso delle aree.
|
4. Nei terminali retro portuali,
cui fa riferimento il sistema logistico, il servizio doganale è svolto dalla
medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che
esercita il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
|
Finanziamento
infrastrutture strategiche e ferroviarie
|
1. All’articolo 32, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: “ferroviarie e stradali” sono
sostituite dalle seguenti: “ferroviarie, stradali e relativo a opere di
interesse strategico”.
|
2. Nelle more della stipula dei
contratti di servizio pubblico il Ministero dell’economia e delle finanze è
autorizzato a corrispondere a Trenitalia SpA le somme previste per l’anno
2011 dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di
servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione
della vigente normativa comunitaria.
|
Clausola
di finalizzazione
|
1. Le maggiori entrate erariali derivanti dal
presente decreto sono riservate all’Erario, per un periodo di cinque anni,
per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce
della eccezionalità della situazione economica internazionale. Con apposito
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabilite le modalità di individuazione del
maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.
|
Norma di
copertura
|
1. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente decreto, di cui, rispettivamente, all’articolo
1, all’articolo 2, all’articolo 3, comma 4, all’articolo 4, all’articolo 8,
comma 4, all’articolo 9, all’articolo 13, commi 13 e 20, all’articolo 15,
all’articolo 16, comma 1, all’articolo 18, comma 1, lettera a), all’articolo
20, all’articolo 21, comma 5, all’articolo 24, comma 27, all’articolo 30,
commi 1 e 3 e all’art. 42, comma 9, pari complessivamente a 6.882,715 milioni
di euro per l’anno
|
2. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
|
Anzianità contributive al
31/12/1995
|
da
|
oltre 15 fino a 25 anni
|
Oltre 25 anni
|
Pensionati
|
|
|
|
Ex Fondo trasporti
|
0,3%
|
0,6%
|
1,0%
|
Ex Fondo elettrici
|
0,3%
|
0,6%
|
1,0%
|
Ex Fondo telefonici
|
0,3%
|
0,6%
|
1,0%
|
Ex Inpdai
|
0,3%
|
0,6%
|
1,0%
|
Fondo volo
|
0,3%
|
0,6%
|
1,0%
|
Lavoratori
|
|
|
|
Ex Fondo trasporti
|
0,5%
|
0,5%
|
0,5%
|
Ex Fondo elettrici
|
0,5%
|
0,5%
|
0,5%
|
Ex Fondo telefonici
|
0,5%
|
0,5%
|
0,5%
|
Ex Inpdai
|
0,5%
|
0,5%
|
0,5%
|
Fondo volo
|
0,5%
|
0,5%
|
0,5%
|
anno
|
Zona normale
|
Zona svantaggiata
|
||
Maggiore di 21 anni
|
Minore di 21 anni
|
Maggiore di 21anni
|
Minore di 21 anni
|
|
2012
|
20,6%
|
18,4%
|
17,7%
|
14,0%
|
2013
|
20,9%
|
19,0%
|
18,1%
|
15,0%
|
2014
|
21,2%
|
19,6%
|
18,5%
|
16,0%
|
2015
|
21,5%
|
20,2%
|
18,9%
|
17,0%
|
2016
|
21,8%
|
20,8%
|
19,3%
|
18,0%
|
2017
|
22,0%
|
21,4%
|
19,7%
|
19,0%
|
dal 2018
|
22,0%
|
22,0%
|
20,0%
|
20,0%
|
Anni
|
Aliquota di computo
|
2012
|
20,6%
|
2013
|
20,9%
|
2014
|
21,2%
|
2015
|
21,5%
|
2016
|
21,8%
|
2017
|
22,0%
|
dal 2018
|
22,0%
|
Nessun commento:
Posta un commento