Per aumentare le TASSE e colpire pensionati e persone piu' deboli non serviva scomodare i Professoroni, bastava il Rag. Fantozzi Dove sono andati a finire i tagli programmati delle spese dei Ministeri e il Federalismo Fiscale?
ECCO UNA SINTESI DEI CONTENUTI PER CAPIRE MEGLIO LE GENIALI SOLUZIONI DEGLI ESIMI PROFESSORI E BANCHIERI CHE LA SINISTRA HA VOLUTO AL GOVERNO !
Articolo 1 - Aiuto alla crescita economica (ACE)
L’articolo 1 al fine di favorire il finanziamento delle imprese mediante capitale proprio, introduce un Aiuto alla crescita economica – ACE, consentendo di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio. Tali disposizioni sono introdotte in considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita, mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano.
Articolo 2 - Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani
L’articolo 2 rende integralmente deducibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF), a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la quota di IRAP dovuta relativa al costo del lavoro; introduce altresì agevolazioni IRAP per l’assunzione di lavoratrici e giovani di età inferiore ai 35 anni.
Articolo 3 - Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e
rifinanziamento Fondo di garanzia
L’articolo 3, commi da 1 a 3, esclude dal computo dell'applicazione delle
regole del patto di stabilità per le regioni a statuto ordinario anche le spese
effettuate per gli anni 2012, 2013 e 2014 a valere sulle risorse dei
cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nel limite di un miliardo di euro per ciascuna annualità considerata. Al fine di compensarne gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, viene istituito un “Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo”, con una dotazione, in termini di sola cassa, di un miliardo per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Il comma 4 incrementa di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 la dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese. Il comma 5 riassegna 300 milioni di euro al fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) per le finalità connesse alle attività di credito all’esportazione.
Articolo 4 - Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di
efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali
L’articolo 4 (commi 1 - 3 e 5) introduce a regime la detrazione IRPEF del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. La norma è inserita in un nuovo articolo 16-bis del nel testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), che riepiloga la disciplina concernente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ora contenuta all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, la cui vigenza viene limitata all’anno 2011.
Il comma 4, inoltre, proroga al 31 dicembre 2012, con una modifica all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (cosiddetto 55 per cento), mentre a decorrere dal 1° gennaio 2013 si applica la detrazione del 36 per cento come modificata dal nuovo articolo 16-bis del Tuir.
Articolo 5 - Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie
L’articolo 5 intende rivedere le modalità di determinazione dell’ISEE. A tal fine viene rafforzata la rilevanza degli elementi collegati alla ricchezza patrimoniale della famiglia e ai trasferimenti monetari, anche se esenti da imposizione fiscale.
Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio de Ministri sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere
più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia
individuata dallo stesso decreto. Restano comunque salvi i requisiti reddituali
previsti a normativa vigente.
Articolo 6 - Equo indennizzo e pensioni privilegiate
L’articolo 6 prevede che, ferma la tutela derivante dall'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e con riferimento ai procedimenti in corso.
Articolo 7 - Partecipazione italiana a banche e fondi
L’articolo 7 con il comma 1 autorizza l'accettazione e l’esecuzione di due
emendamenti all'Accordo istitutivo della BERS (Banca europea per la
ricostruzione e lo sviluppo), adottati allo scopo di estendere le potenzialità di
azione della Banca anche ai paesi membri appartenenti all’area del Mediterraneo orientale e meridionale, nonché, con riferimento ai Fondi speciali, di ampliarne le possibillità di utilizzazione al novero dei potenziali Paesi di operazione. Il comma 2, al fine di rendere possibile l'adempimento degli impegni dell’Italia per la partecipazione a banche e fondi internazionali di sviluppo, autorizza per il 2012, 2013 e 2014 rispettivamente la spesa di 87,642 milioni, di 125,061 milioni e di 121,726 milioni di euro.
Il comma 3, per la partecipazione italiana agli aumenti di capitale delle
banche multilaterali di sviluppo, dispone l'utilizzazione di 226 milioni di euro, nella misura di 26 milioni nel 2012, 45 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni nel 2016 e 29,5 milioni nel 2017.
Articolo 8 - Misure per la stabilità del sistema creditizio
L’articolo 8 reca misure di stabilizzazione del sistema creditizio volte a
concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane. Si
riconosce inoltre al Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno
2012, la facoltà di rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla
Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità, richiamando in particolare i cosiddetti casi di emergency liquidity assistance (i.e., offerta di liquidità di ultima istanza).
Articolo 9 - Imposte Differite Attive
L’articolo 9 modifica e integra la disciplina che ha riconosciuto come crediti
d’imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio(Deferred Tax
Asset), relativa al sistema bancario, introdotta dall’articolo 2, commi 55-61, del decreto legge n. 225 del 2010, estendendola anche alle perdite riportate. In particolare, si prevede che la quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative alle perdite di un periodo d'imposta (art. 84 del TUIR) e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito si trasforma per intero in crediti d’imposta. Inoltre, la norma sembra diretta a precisare che i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta non sono deducibili, con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio.
Articolo 10 - Regime premiale per favorire la trasparenza
L’articolo 10 reca disposizioni volte, complessivamente, a promuovere la
trasparenza e l'emersione di base imponibile.
Con un primo gruppo di norme (commi da 1 a 8) sono riconosciuti benefici
fiscali nei confronti di artisti, professionisti, persone fisiche e società di persone esercenti attività imprenditoriali, a condizione che essi adempiano a una serie di obblighi di trasparenza.
Il secondo gruppo di norme (commi da 9 a 13) novella la disciplina relativa ai limiti dell’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti “congrui” agli studi di settore.
Articolo 11 - Emersione di base imponibile
L’articolo 11 reca disposizioni volte, nel complesso, a favorire l’emersione di
base imponibile.
Articolo 12 - Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante
L’articolo 12 interviene sull'articolo 49 del D.Lgs. n. 231 del 2007 riducendo
da 2.500 a 1.000 euro la soglia massima per l’utilizzo del contante e dei titoli al portatore. Viene posticipato di 3 mesi (dal 30 settembre 2011 al 31 dicembre 2011) il termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti. Si impone, infine, alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare le operazioni di pagamento delle loro spese mediante l’utilizzo di strumenti telematici.
Articolo 13 - Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria
L’articolo 13, commi 1-17, anticipa al 2012 l’applicazione dell’imposta
municipale propria (IMU), istituita e disciplinata dal D.Lgs. n.23/2011 sul
federalismo municipale, prevedendone tuttavia un periodo di applicazione
sperimentale per un triennio ( 2012-2014). Il presupposto dell’imposta, la cui
aliquota ordinaria è stabilita pari allo 0,76 per cento, è costituito dal possesso di
immobili che viene ora a ricomprendere, a differenza di quanto prevede la
disciplina vigente, anche l’abitazione principale e le relative pertinenze. Viene
inoltre disposta la rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni
agricoli,.
I commi 18 e 19 dell’articolo 13 includono nel Fondo sperimentale di
riequilibrio previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sulla fiscalità municipale
anche l’importo derivante dalla compartecipazione comunale al gettito IVA.
Il comma 20 incrementa di 10 milioni per gli anni 2012 e 2013 la dotazione
finanziaria del Fondo di solidarietà per i mutui prima casa. Il comma 21
interviene sui termini per la procedura di riconoscimento della ruralità dei
fabbricati.
Articolo 14 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
L’articolo 14 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
Articolo 15 - Disposizioni in materia di accise
L’articolo 15 reca disposizioni in materia di accise sui prodotti energetici, in
particolare incrementando la misura delle accise sui carburanti.
Articolo 16 - Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei
L’articolo 16 reca disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni
ed aerei. In particolare il comma 1 introduce, a decorrere dal 2012, una
addizionale erariale della tassa automobilistica per le autovetture e per gli
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt.
I commi da 2 a 10 prevedono, a decorrere dal 1° maggio 2012, il pagamento della tassa annuale di stazionamento per le unità da diporto, determinata in misura giornaliera ed in base alla lunghezza dell’imbarcazione. Vengono considerati riduzioni o esclusioni dal pagamento della tassa.
I commi da 11 a 15 istituiscono e disciplinano l’imposta erariale sugli
aeromobili privati. L’imposta si applica ai velivoli (aeroplani, idrovolanti e anfibi) e agli elicotteri in misura proporzionale al loro peso, mentre agli alianti, motoalianti, autogiri e aerostati si applica in misura fissa annuale, pari a 450 euro.
Articolo 17 - Canone RAI
L’articolo 17 dispone che in sede di dichiarazione dei redditi le imprese e
le società devono indicare il pagamento del canone di abbonamento
radiotelevisivo speciale.
Articolo 18 - Clausola di salvaguardia
L’articolo 18 è volto a sterilizzare gli effetti dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che aveva previsto (nel testo modificato dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 138 del 2011), la riduzione del 5% nel 2012 e del 20% a decorrere dal 2013 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale riportati nell’allegato C-bis al medesimo decreto-legge n. 98. Sono inoltre modificati gli effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, derivanti dal predetto articolo 40, che vengono rideterminati in 13.119 milioni di euro per l’anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014.
Articolo 19 - Disposizioni in materia di imposta di bollo su titoli,
strumenti e prodotti finanziari nonché su valori “scudati”
L’articolo 19, commi 1-3, interviene sulla disciplina della tassazione sul bollo per gli strumenti finanziari, introducendo una imposizione su base proporzionale pari allo 0,1% per il 2012 e allo 0,15% dal 2013 e, al contempo, ampliando la base imponibile su cui insiste l’imposta, al fine di includervi anche i prodotti finanziari non soggetti all’obbligo di deposito.
I commi da 4 a 10 dell’articolo 19 prevedono l’applicazione di un’imposta
dell’1,5 per cento sulle attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione a seguito delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legge n. 350/2001 e all’articolo 13-bis del decreto legge n. 78/2009 (c.d. scudo fiscale).
Articolo 20 - Riallineamento partecipazioni
L’articolo 20 estende anche alle operazioni aziendali straordinarie effettuate
nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 la possibilità di “affrancare” fiscalmente i maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito delle predette operazioni straordinarie, a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali. Viene dunque ampliata l’operatività temporale della disciplina sul riallineamento delle divergenze contabili emerse a seguito di operazioni aziendali straordinarie relativamente agli avviamenti, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali, introdotta dall’articolo 23, comma 12 e seguenti del D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Il comma 13 del citato articolo 23 limita infatti l’applicabilità delle suddette norme alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e a quelle effettuate nei periodi di imposta precedenti.
Articolo 21 - Soppressione enti e organismi
I commi da 1 a 9 dell’articolo 21 dispongono la soppressione di INPDAP ed ENPALS e il conseguente trasferimento delle funzioni all’INPS.
I commi 10 e 11 dispongono la soppressione (da realizzarsi entro 180
giorni) e messa in liquidazione dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la
trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI). Alle regioni interessate
spetterà il compito di individuare o costituire il soggetto al quale saranno
trasferite le funzioni dell’ente disciolto, con le relative risorse umane e
strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, garantendo l’occupazione dei titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’ente soppresso.
Il comma 12 dispone l’istituzione, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto il esame, del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, posto sotto la vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, riunificando in un unico consorzio nazionale le funzioni dei tre consorzi del Ticino, dell’Oglio e dell’Adda.
I commi da 13 a 21 disciplinano la soppressione dell’ Agenzia nazionale per
la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, dell’Agenzia per la sicurezza
nucleare e dell’ Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale e gli adempimenti conseguenti alla soppressione dei predetti enti.
Articolo 22 - Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici
L’articolo 22, comma 1 obbliga gli enti e organismi pubblici anche con
personalità di diritto privato, ad esclusione delle società, percettori di apporti
statali, di trasmettere i propri bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero dell’economia e delle finanze – RGS, entro dieci giorni dalla data di delibera o approvazione dei medesimi.
I commi 2 e 4 prevedono il riordino, con regolamenti di delegificazione, degli organi collegiali delle Agenzie, incluse quelle fiscali, ed enti e organismi
strumentali, che assicuri la riduzione del numero complessivo dei componenti gli organi medesimi. Il comma 3 estende alle agenzie e agli altri organismi
sottoposti alla vigilanza delle regioni, delle province autonome di Trento e
Bolzano e degli enti locali, la riduzione del numero dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo.
Il comma 5 posticipa al 31 dicembre 2012 il termine per l’emanazione dei
regolamenti di delegificazione finalizzati a revisionare l’assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, destinato a spirare a fine 2011 ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 64/2010.
I commi 6-9, sostituiscono i commi da 18 a 26 dell’articolo 14 del decretolegge n. 98/2011, che avevano soppresso l’Istituto per il commercio con l’estero (ICE) trasferendone funzioni, risorse umane, strumentali e finanziarie, al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero degli affari esteri per le parti di rispettiva competenza, e istituisce un nuovo organismo denominato “ICE –Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane”. Vengono definite le funzioni e gli organi del nuovo ente, e si disciplina il passaggio di personale al Ministero dello sviluppo economico e alla nuova Agenzia.
Articolo 23 - Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di
Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province
L’articolo 23, commi 1 e 2, prevede la riduzione dei componenti delle autorità amministrative indipendenti. Il comma 3 esclude la possibilità di conferma dei membri di tutte le Authorities alla cessazione del mandato.
Ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 23 (che introducono un comma 3-bis
all’art. 33 del D.Lgs. 163/2006), per le gare bandite successivamente al 31 marzo 2012, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono affidare obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, o costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.
Il comma 6 reca una disposizione di interpretazione autentica volta a chiarire che nel calcolo del trattamento economico del dipendente pubblico, non parlamentare, nominato ministro o sottosegretario, devono essere comprese anche le componenti accessorie e variabile della retribuzione, ai fini del calcolo del limite (pari all’indennità parlamentare) oltre al quale detto trattamento economico non spetta. La disposizione, inoltre, stabilisce che per il calcolo ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, del periodo di aspettativa deve farsi riferimento all’ultimo trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato.
Il comma 7 prevede che, qualora la Commissione governativa per il
livellamento retributivo Italia-Europa, non abbia provveduto entro i termini di
legge (entro il 31 dicembre 2011) alla individuazione della media dei trattamenti economici europei dei titolari di cariche elettive e di incarichi di vertice delle pubbliche amministrazioni, il Governo provvederà con apposito provvedimento d’urgenza.
I commi da 8 a 13 intervengono sull’organizzazione del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro provvedendo, tra l’altro, a ridurne il numero dei
componenti.
I commi da 14 a 21 riordinano il sistema delle province. Ad esse sono affidate esclusivamente funzioni di indirizzo politico e di coordinamento. Inoltre si dispone la riduzione del numero dei consiglieri provinciali e la loro elezione da parte dei consigli comunali.
Il comma 22 stabilisce che la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di
natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo
esclusivamente onorifico e non può dare luogo ad alcuna forma di
remunerazione, indennità o gettone di presenza.
Articolo 24 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
L’articolo 24 reca numerose e sostanziali modifiche alla normativa
previdenziale vigente.
Ai sensi del comma 1, le disposizioni dell’articolo 24 hanno lo scopo di
garantire il rispetto, nel tempo, dei vincoli di bilancio, della stabilità economico-finanziaria nonché di rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul P.I.L., sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con
abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più
deboli;
b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi
alla prosecuzione della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita;
d) semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.
In particolare dal 1° gennaio 2012:
������ si introduce il sistema di calcolo contributivo pro-rata per le quote di pensioni con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla medesima data, quindi anche per i lavoratori che possedevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 (comma 2);
������ si riconosce la certezza, attraverso un’apposita certificazione, dei diritti dei lavoratori che abbiano già raggiunto, al 31 dicembre 2011, i requisiti al pensionamento ai sensi della normativa previgente (comma 3);
������ si prevede che la pensione di vecchiaia possa conseguirsi all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dallo stesso articolo 24, disponendo altresì un incentivo al proseguimento dell'attività lavorativa attraverso una
riparametrazione dei coefficienti di trasformazione, calcolati fino all'età di 70
anni (comma 4);
������ si sopprime il regime delle decorrenze (cd. finestre) annuali per i soggetti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento per il pensionamento di vecchiaia ed il pensionamento anticipato (comma 5);
������ si attua una revisione complessiva del sistema pensionistico (commi 6 e 7), in particolare accelerando il processo di allineamento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti private da 1° gennaio 2018; nonché incrementando di un anno, dal 2018, il requisito anagrafico per l’accesso all’assegno sociale e ad altre provvidenze specifiche (comma 8). Allo stesso tempo, viene introdotto un limite anagrafico minimo per l’accesso alla pensione di vecchiaia tale da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturino il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021 (comma 9);
������ allo stesso tempo, si razionalizza la possibilità si accesso al pensionamento anticipato attraverso l’introduzione della pensione anticipata per i soggetti che accedano al trattamento pensionistico con età inferiori ai requisiti richiesti in precedenza esclusivamente con una specifica anzianità contributiva, prevedendo altresì la possibilità – per i soggetti con una quota di pensione calcolata con il sistema retributivo - di accedere al pensionamento con un’età inferiore ai 62 anni ma con una riduzione del 2% di tale quota (comma 10). In particolare, per tali soggetti è prevista una riduzione percentuale della quota di pensione nel caso in cui questi ultimi accedano al pensionamento anticipato con un’età inferiore ai 63 anni (comma 11);
������ si prevede il coordinamento dell’aggiornamento con cadenza triennale dei requisiti anagrafici (e dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva) per l’accesso ai trattamenti pensionistici anche al requisito contributivo della pensione anticipata (comma 12). Allo stesso tempo, si prevede che gli adeguamenti successivi a quello del 1° gennaio 2019 abbiano cadenza biennale (comma 13);
������ si dispongono specifiche esenzioni all’applicazione della nuova normativa per determinate categorie di lavoratori, nel limite di un contingente di 50.000 soggetti (comma 14), disponendo altresì il monitoraggio, da parte degli enti previdenziali, delle domande di pensione presentate dai lavoratori interessati (comma 15);
������ l’estensione dei coefficienti di trasformazione nel sistema contributivo per età fino a 70 anni a decorrere dal 1° gennaio 2013 (comma 16).
������ alcune modifiche all’articolo 1 del D.lgs. 67/2011 che riducono il periodo di transitorio per l’accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, ferma la previsione dei commi 10 e 11 dell’articolo 24 in tema di pensione anticipata (comma 17);
������ l’adozione di un regolamento, da emanare entro il 30 giugno 2012, per l’armonizzazione dei requisiti di accesso ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche con requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, compresi alcuni tipologie di lavoratori come quelli del settore minerario, il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, dei vigili del fuoco e relativi dirigenti e gli iscritti ai dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa
(comma 18);
������ la facoltà, in materia di totalizzazione, per i soggetti interessati, di cumulare iperiodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata ai fini del
conseguimento di un'unica pensione (comma 19);
������ la conferma dell’applicazione degli istituti dell’esonero dal servizio, permanenza in servizio oltre i limiti di età, collocamento a riposo e risoluzione del rapporto di lavoro per i dipendenti pubblici, con specifiche eccezioni per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla medesima data (comma 20);
������ l’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017, di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo, secondo un ammontare definito (comma 21);
������ l’aumento delle aliquote contributive pensionistiche, di finanziamento e di computo, delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS nella misura dello 0,3% annuo, fino a raggiungere il livello del 22% (comma 22);
������ la rideterminazione delle aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS (comma 23);
������ l’adozione entro e non oltre il 31 marzo 2012, ai fini dell’equilibrio finanziario delle gestioni degli enti previdenziali di diritto privato dei professionisti, di misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni, sottoposte all’ all’approvazione dei Ministeri vigilanti, con specifiche sanzioni in assenza di tali provvedimenti (comma 24);
������ il riconoscimento della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici solamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due volte il trattamento minimo INPS (comma 25);
������ l’estensione ai professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, delle tutele in materia di malattia e maternità (comma 26);
������ l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne (comma 27);
������ la costituzione di una specifica Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, incaricata di svolgere entro il 31 dicembre 2012 un’analisi su possibili ed ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico ed eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi (comma 28);
������ l’elaborazione, a cadenza annuale, da parte del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, assieme agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, di un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale, finalizzato anche a diffondere tra le giovani generazioni, la consapevolezza della necessità dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali (comma 29);
������ la promozione da parte del Governo, entro il 31 dicembre 2011, di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua (comma 30);
������ la disapplicazione, per la quota di alcune tipologie di indennità di fine rapporto previste nel T.U.I.R., di importo eccedente euro 1.000.000,00, del regime di tassazione separata e l’assoggettamento alla tassazione ordinaria (comma 31).
Articolo 25 - Riduzione del debito pubblico
L’articolo 25 destina al Fondo ammortamento titoli di Stato una quota dei
proventi della vendita all’asta dei diritti di emissione di CO2. La quota sarà
stabilita con successivo D.P.C.M..
Articolo 26 - Prescrizione anticipata delle lire in circolazione
L’articolo 26 prevede la prescrizione a favore dell’erario delle banconote, dei biglietti e delle monete in lire ancora in circolazione e destina il relativo
controvalore al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
Articolo 27 - Dismissioni immobili
L’articolo 27, al comma 1, attraverso l’inserimento di un nuovo articolo 33-bis nel decreto legge n. 98 del 2011, attribuisce all’Agenzia del demanio il compito di promuovere iniziative volte alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari con la finalità di valorizzare e alienare il patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli enti vigilati. Qualora si costituiscano delle società, ad esse partecipano i soggetti che apportano i beni e, necessariamente, l’Agenzia del demanio in qualità di finanziatore e di struttura tecnica di supporto.
Il comma 2, attraverso l’inserimento di un nuovo articolo 3-ternel decreto
legge n. 351 del 2001, nell’ambito di un complessivo processo di valorizzazione degli immobili pubblici, disciplina la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà di Regioni, Province e comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (federalismo demaniale).
Il comma 3 reca alcune novelle all’articolo 7 della legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), che ha introdotto disposizioni volte alla dismissioni di terreni
agricoli dello Stato o di enti pubblici nazionali, attribuendo ai giovani un diritto di prelazione nel processo di alienazione.
Il comma 4, modificando la normativa in materia di locazioni passive di
immobili da parte delle amministrazioni dello Stato, prevista dall’articolo 2,
comma 222, della legge n. 191 del 2009, sopprime il Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazioni di immobili assegnati alle predette amministrazioni e dispone che non sia più l’Agenzia del demanio a stipulare e ad adempiere i contratti di locazione: tale compito è assegnato alle singole amministrazioni, previo nulla osta dell’Agenzia del demanio.
Il comma 5, modificando la normativa in materia di manutenzione degli
immobili pubblici, posticipa al 1° gennaio 2013 il termine a partire dal quale sono attribuiti all’Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, e gli altri adempimenti in materia.
Il comma 6 prevede il diretto coinvolgimento dei comuni nella gestione di
alloggi costruiti a favore di chi occupava originariamente abitazioni malsane.
Il comma 7 è volto ad abrogare alcune disposizioni relative a Roma Capitale
che devono intendersi ormai superate per effetto dell’entrata in vigore di leggi ordinarie di epoca successiva volte ad innovare la disciplina relativa alla
razionalizzazione degli spazi allocativi utilizzati dalle Amministrazioni sia a titolo
di locazioni passive che di usi governativi.
Il comma 8 modifica l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85 del 2010, in materia di federalismo demaniale relativo ai beni culturali, eliminando alcuni vincoli
temporali che non apparivano chiari.
I commi da 9 a 17 recanti misure volte a risolvere i problemi legati
all’eccessivo sovraffollamento degli istituti penitenziari, consentono al Ministero della Giustizia di individuare propri beni immobili, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, attraverso la permuta, anche parziale, con altri immobili, già esistenti o da edificare, da destinare a nuovi istituti penitenziari.
Articolo 28 - Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori
riduzioni di spese
L'articolo 28, ai commi 1 e 2, dispone l'aumento dell'aliquota base
dell'addizionale regionale all'IRPEF destinata al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale dallo 0,9 allo 1,23% e, per un importo corrispondente
all'aumento, per le regioni a statuto ordinario la riduzione della
compartecipazione all'IVA, anch'essa destinata al finanziamento della sanità
(comma 5) e per le regioni a statuto speciale – nelle more dell'emanazione delle
norme di attuazione – l'accantonamento di una quota delle compartecipazioni ai
tributi erariali ad esse spettanti (commi 3 e 4). Disposizioni specifiche riguardano
la Regione siciliana, in quanto ancora partecipe del Fondo sanitario nazionale.
Il comma 6 reca una disposizione ordinamentale in relazione ai conti di
tesoreria ed alle erogazioni alle regioni per il finanziamento della sanità.
I commi 7 e 8 recano la riduzione dei Fondi sperimentali di riequilibrio e dei
Fondi perequativi dei comuni e delle province, come determinati dai
provvedimenti attuativi della legge n. 42/2011 sul federalismo fiscale, nonché dei tradizionali trasferimenti erariali dovuti ai comuni e alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, nell’importo di 1.450 milioni di euro per i comuni e di 415 milioni di euro per le province a decorrere dall’anno 2012. Per i comuni, la riduzione è ripartita in proporzione alla distribuzione territoriale
dell’imposta municipale propria sperimentale, disciplinata dall’articolo 13 del
decreto (comma 9). Per le province, la riduzione è ripartita proporzionalmente (comma 10).
Il comma 11 sopprime una disposizione del decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di possibili effetti di gettito derivanti dalla soppressione dell’addizionale provinciale sull’energia elettrica.
Articolo 29 - Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla
centrale di committenza nazionale e interventi per l’editoria
I commi 1 e 2 dell’articolo 29 prevedono la facoltà, per le amministrazioni
pubbliche centrali e per gli enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale, di avvalersi di CONSIP per lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza.
Il comma 3 dispone la cessazione del sistema di erogazione dei contributi
diretti all’editoria di cui alla legge. n. 250 del 1990 dal 31 dicembre 2014, con
riferimento alla “gestione 2013”, allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine del 2013. Dispone, inoltre, che il Governo provvede alla revisione del regolamento di semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria (DPR n. 233 del 2010), con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Articolo 30 - Esigenze indifferibili
L’articolo 30 comma 1, novellando l’art. 33, comma 18, della legge di stabilità per il triennio 2012-2014, opera indirettamente un’ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2012, degli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l’Italia partecipa, apprestando nel contempo le necessarie risorse, nella misura di 700 milioni di euro aggiuntivi a favore del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace.
Il comma 2, primo periodo, prevede che le risorse del fondo per gli
investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. possano essere utilizzate, per l’anno 2011, per contribuire ad assicurare lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte di Trenitalia S.p.A. nelle regioni a statuto ordinario.
Il comma 2, secondo periodo, abroga l’articolo 1, comma 6, della legge n.
220/2010, recante disposizioni per la ripartizione tra le regioni delle risorse per il trasporto pubblico ferroviario locale e regionale di cui all’articolo 25 del D.L. n. 185/2008.
Il comma 3 incrementa di 800 milioni di euro annui, a decorrere dal 2012, il
fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. A decorrere dal 2013 il fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti di cui all’articolo 15. Sono conseguentemente abrogate le norme del D.Lgs. n. 68/2011 che dispongono la soppressione della compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina.
Il comma 4 reca un aumento delle risorse destinate all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (Agea), per il solo 2012, pari a 40 milioni
Il comma 5 incrementa di 57 milioni di euro per l’anno 2012 la dotazione del
Fondo per la protezione civile. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa all’otto per mille
dell’IRPEF relativamente alla quota di pertinenza statale per l’anno 2012.
Il comma 6 autorizza la concessione di un contributo annuo, a decorrere dal
2012, per l’Accademia dei Lincei (1,3 milioni di euro) e per l’Accademia della
Crusca (0,7 milioni di euro). La copertura dell’onere è individuata nel comma 7.
Il comma 8 conferma che al MIBAC non si applicano le disposizioni vigenti
che vietano assunzioni in assenza delle riduzioni organiche prescritte. Inoltre,
autorizza l’assunzione di personale, anche dirigenziale, presso il medesimo
Ministero, per gli anni 2012 e 2013, mediante l’utilizzazione di graduatorie in
corso di validità, comunque nei limiti delle facoltà di assunzione previste dalla
legislazione vigente.
Articolo 31 - Esercizi commerciali
L’articolo 31 mira a realizzare pienamente la liberalizzazione delle attività
commerciali, nello spirito dei princìpi generali dell’ordinamento sia dell’Unione
Europea che nazionale in tema di libertà di concorrenza, di stabilimento e di
prestazione dei servizi.
Articolo 32 - Farmacie
L’articolo 32 prevede la vendita dei farmaci, dotati di prescrizione medica
obbligatoria e non rimborsabili dal SSN, anche presso le parafarmacie e i corner della grande distribuzione organizzata; l’applicazione della normativa prevista nei casi di pratica commerciale sleale verso le aziende farmaceutiche (produttrici o distributrici di farmaci) che discriminano nella svolgimento della loro attività tra farmacie e parafarmacie; la libertà di sconto su tutti i prodotti venduti in farmacia, parafarmacie e corner della grande distribuzione.
Articolo 33 - Soppressione limitazioni esercizio attività professionali
L’articolo 33 interviene sulla prevista delegificazione degli ordinamenti
professionali per stabilire che – a prescindere dall’effettiva emanazione del
regolamento di delegificazione – alla data del 13 agosto 2012 saranno abrogate tutte le disposizioni vigenti sugli ordinamenti professionali. Inoltre, la disposizione richiede che la riforma degli ordinamenti professionali limiti a 18 mesi la durata massima del tirocinio.
Articolo 34 - Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione
dei controlli ex-ante
L’articolo 34 tende a promuovere una sostanziale liberalizzazione delle
attività economiche in generale, escludendo le professioni e i servizi specificati dal comma 8. La norma elenca alcune tipologie di restrizione eventualmente
preesistenti da considerare abrogate. Stabilisce inoltre che assensi,
autorizzazioni e controlli preventivi per l’esercizio di attività economiche sono
ammissibili solo per “esigenze imperative di interesse generale,
costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario”, nonché “nel rispetto del principio di proporzionalità”. Pone infine l’obbligo per le regioni di adeguare le rispettive legislazioni ai principi e regole descritti.
Articolo 35 - Potenziamento dell'Antitrust
L’articolo 35 amplia i poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del
mercato previsti all’articolo 21 della legge n. 287/1990, conferendo all’Autorità
anche la legittimazione ad agire nei confronti dei regolamenti, atti generali e
provvedimenti emanati dalla P.A.
Articolo 36 - Tutela della concorrenza e partecipazioni personali
incrociate nei mercati del credito e finanziari
L’articolo 36 pone il divieto ai titolari di cariche negli organi gestionali, di
sorveglianza e di controllo e nonché ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
Articolo 37 - Liberalizzazione del settore dei trasporti
L’articolo 37, al comma 1, prevede che il Governo, mediante regolamenti di delegificazione, adotti misure per la completa liberalizzazione del settore del trasporto ferroviario, aereo e marittimo. Il comma 2 detta i principi e criteri direttivi, prevedendo che le funzioni di regolazione nei predetti settori vengano attribuite ad una delle Autorità indipendenti esistenti. Il comma 3 individua i compiti che l’Autorità può esercitare nell’ambito delle proprie competenze. Il comma 4 stabilisce che restano ferme le competenze, diverse da quelle disciplinate dall’articolo stesso, attualmente attribuite alle amministrazioni pubbliche nei settori del trasporto. Il comma 5 dispone che l’Autorità rende pubblici i provvedimenti adottati e riferisce ogni anno alle Camere sulla disciplina relativa al processo di liberalizzazione. Il comma 6 reca la norma di copertura finanziaria
Articolo 38 - Misure in materia di politica industriale
L’articolo 38 interviene sulle norme della legge finanziaria per il 2005 (legge
n. 311/2004) riguardanti il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca, estendendone l’ambito di operatività ai progetti di
innovazione industriale (PII).
Articolo 39 - Misure per le micro, piccole e medie imprese
L’articolo 39, commi 1-6, interviene in materia di Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, rinviando per la disciplina di dettaglio a decreti di natura non regolamentare, adottati dal Ministro dello Sviluppo Economico (MiSE), d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF).
Il comma 7 reca disposizioni relative alla patrimonializzazione dei Confidi. In
particolare la norma, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, consente alle imprese non finanziarie di grandi dimensioni e agli enti pubblici e privati l’ingresso nel capitale sociale dei confidi e delle banche cooperative di garanzia collettiva dei fidi. Tale ingresso, tuttavia, deve essere minoritario.
Articolo 40 - Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese
Il comma 1 dell’articolo 40 è finalizzato alla semplificazione degli
adempimenti relativi alla registrazione dei clienti nelle strutture ricettizie da parte dei gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive
Il comma 2 modifica il Codice della privacy escludendo persone giuridiche,
enti ed associazioni dalla tutela offerta dalla disciplina sul trattamento dei dati
personali.
Il comma 3 interviene in materia di disciplina dell’immigrazione consentendo
al lavoratore straniero lo svolgimento dell’attività lavorativa anche nelle more del rilascio (o del rinnovo) del permesso di soggiorno.
Il comma 4 modifica una disposizione concernente la tenuta del libro unico
del lavoro, disponendo che la compilazione del libro debba avvenire entro la fine del mese successivo e non più entro il giorno 16 del mese successivo.
Il comma 5 detta disposizioni finalizzate a semplificare gli adempimenti delle
imprese in materia di bonifica dei siti inquinati.
Il comma 6 abroga il regolamento che obbliga le imprese di autoriparazione
ad essere in possesso delle attrezzature e strumentazioni elencate nel D.M. n.
406/1997.
Il comma 7 modifica la definizione di “immissione sul mercato” di prodotti
contenenti COV (Composti Organici Volatili), eliminando dalla stessa
l’operazione di messa a disposizione del prodotto per gli utenti.
Il comma 8 è volto a semplificare lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti da talune attività quali quelle di estetista, acconciatore, pedicure ed altro.
Il comma 9 dispone che la documentazione e le certificazioni attualmente
richieste per il conseguimento di alcune agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali sono sostituite da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà.
Articolo 41 - Misure per le opere di interesse strategico
L’articolo 41 reca una serie di norme volte ad accelerare la realizzazione
delle opere strategiche.
Il comma 1 ridefinisce le modalità ed i criteri di programmazione delle opere
strategiche per permettere la selezione delle opere prioritarie.
Il comma 2, lett. a) è volto a semplificare la procedura di approvazione dei
progetti delle opere strategiche, prevedendo che il CIPE possa procedere
all’approvazione del solo progetto preliminare, eliminando l’esame del progetto definitivo qualora sia verificata la coerenza dello stesso rispetto al progetto preliminare. In tal caso il progetto definitivo verrà approvato con decreto interministeriale.
Il comma 2, lett. b) introduce un nuovo compito in capo al MIT che consiste nella verifica dello stato di avanzamento dei lavori, anche mediante sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati.
I commi 3, 4 e 5, al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere strategiche, introducono termini certi per l’adozione delle delibere CIPE e dei conseguenti decreti ministeriali di autorizzazione delle risorse per la loro realizzazione.
Articolo 42 - Misure per l'attrazione di capitali privati
I commi da 1 a 5 dell’articolo 42 provvedono a novellare il Codice dei
contratti pubblici prevedendo misure volte a: consentire un maggior ricorso alla cessione di immobili nelle concessioni, estendere la gestione a opere connesse la concessione e a permettere di fissare un fissare un periodo
massimo di cinquanta anni per le nuove concessioni di importo superiore a un miliardo di euro.
I commi 6 e 7, al fine di attrarre capitale privato nella realizzazione di opere
pubbliche, introducono la possibilità per le imprese di assicurazione di utilizzare, a copertura delle riserve tecniche, anche attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture.
Il comma 8 estende al settore delle infrastrutture ferroviarie e portuali
l’applicazione della norma in materia di project financing, prevista nella legge di stabilità 2012, che ha introdotto la possibilità di prevedere agevolazioni fiscali in favore dei soggetti concessionari, al fine di realizzare nuove infrastrutture autostradali con il sistema della finanza di progetto.
Il comma 9 è finalizzato a riassegnare allo stato di previsione della spesa del
MIBAC le somme derivanti da elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati
allo Stato per attività o interventi culturali.
Articolo 43 - Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi e altre misure
I commi da 1 a 4 dell’articolo 43 prevedono la semplificazione della
procedura di approvazione degli aggiornamenti o revisioni delle convenzioni
relative alle concessioni autostradali. Tali aggiornamenti o revisioni sono
approvati con decreto interministeriale entro 30 giorni dall’avvenuta trasmissione dell’atto convenzionale ad opera dell’amministrazione concedente. Il parere del CIPE è richiesto solo in casi particolari disciplinati dai medesimi commi.
Il comma 5 dispone che i contratti di concessione di costruzione e gestione e di sola gestione nel settore stradale e autostradale sono affidati secondo le
procedure previste dagli articoli 144 o 153 del Codice dei contratti pubblici.
Il comma 6 reca una norma che semplifica le procedure per la realizzazione
di impianti tecnologici autostradali.
I commi da 7 a 15 recano una serie di disposizioni finalizzate al
miglioramento della sicurezza delle grandi dighe attraverso l’individuazione delle dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza o di rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Viene poi prevista la revisione, da parte del MIT d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, dei criteri per l’individuazione delle “fasi di allerta”, nonché obblighi di monitoraggio in capo a concessionari e gestori e, infine, l’attribuzione al MIT di poteri sostitutivi nei confronti dei concessionari e dei richiedenti la concessione in caso di inottemperanza degli stessi alle prescrizioni impartite nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo sulla sicurezza.
Articolo 44 - Disposizioni in materia di appalti pubblici
L’articolo 44 reca prevalentemente disposizioni in materia di appalti pubblici, alcune volte a chiarire norme introdotte recentemente con il DL n. 70/2011, altre a facilitare la realizzazione delle opere nei tempi preventivati.
II comma 1, al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d’appalto, l’incidenza del costo del lavoro e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ribadisce l’applicazione a tali aspetti di specifiche norme in materia.
Il comma 2 abroga le disposizioni di cui all’articolo 81, comma 3-bis, del
D.Lgs. 163/2006, relativa all’esclusione del costo del lavoro dal ribasso offerto
nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
I commi 3 e 4 recano alcune disposizioni transitorie rispettivamente in materia di varianti e di Conferenza di servizi (CdS) istruttoria sul progetto preliminare, introdotte dal decreto legge n. 70/2011.
comma 5 è volto a garantire maggiore trasparenza e concorrenza
nell’affidamento dei contratti pubblici di architettura ed ingegneria.
Il comma 6 estende ad ulteriori ipotesi previste dall’art. 140 del Codice dei
contratti pubblici la possibilità di procedere all’affidamento del contratto mediante scorrimento della graduatoria formatasi in esito della gara originaria, evitando di bandire una nuova gara.
Il comma 7 è volto a favorire l’accesso delle piccole e medie imprese (PMI)
agli appalti pubblici di lavori e servizi di progettazione, anche attraverso la
suddivisione degli appalti in lotti funzionali.
I commi 8 e 9 introducono, per le opere di importo superiore ai 20 milioni di
euro, una fase di consultazione preliminare volta a garantire il contraddittorio tra le parti in modo da garantire che la realizzazione dell’opera avvenga nei tempi e nei costi preventivati.
Articolo 45 - Disposizioni in materia edilizia
L’articolo 45 introduce alcune norme relative al comparto edilizio, volte
anch’esse a favorire gli investimenti privati e a snellire alcune procedure.
Il comma 1 prevede, in presenza di precise condizioni, che le opere di
urbanizzazione a scomputo siano a carico del permesso di costruire,
escludendole dalle procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti
pubblici.
Il comma 2 è volto a semplificare alcune procedure autorizzative relative a
progetti realizzati con materiali innovativi.
I commi 3 e 4 semplificano la procedura relativa agli accordi di programma
per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia
abitativa (cd. Piano casa) prevedendo che essi siano approvati con decreto del MIT, anziché con DPCM.
Articolo 46 - Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale
L’articolo 46 prevede che le autorità portuali possono costituire sistemi
logistici, attraverso atti di intesa con le regioni, le province ed i comuni interessati, e con i gestori delle infrastrutture ferroviarie.
Articolo 47 - Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie
L’articolo 47, comma 1, prevede che le risorse del Fondo per le infrastrutture stradali e ferroviarie possano essere utilizzate anche per il finanziamento di opere di interesse strategico diverse dalle suddette infrastrutture.
Il comma 2 autorizza la corresponsione a Trenitalia SpA delle somme previste per il 2011 per lo svolgimento degli obblighi di servizi pubblico ferroviario, nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico.
Articolo 48 - Clausola di finalizzazione
L’articolo 48 riserva le maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento all’Erario, per un periodo di cinque anni, destinandole alle esigenze prioritarie del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea.
Articolo 49 - Norma di copertura
L’articolo 49 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento in esame.
ilpensieroverde, fonte blog di Massimo Bitonci, Sindaco di Cittadella